Art. 6
Penali relative alle salvaguardie e alle misure discrezionali
In vigore dal 31 lug 2025
Penali relative alle salvaguardie e alle misure discrezionali
1. Salvo diversa decisione del Consiglio direttivo, la rispettiva BCN dell’area dell’euro applica penali nei seguenti casi:
a)
se l’accesso di una CCP alla linea di credito delle CCP è limitato ai sensi dell’ e la CCP supera il livello di accesso sottoposto a restrizioni; oppure
b)
se la CCP ricorre alla linea di credito delle CCP in violazione dell’, paragrafo 1, lettera a).
2. Le penali di cui al paragrafo 1 assumono la forma di tassi di interesse a titolo di penale, calcolati in linea con:
a)
l’allegato I, parte II, articolo 12 bis, paragrafo 3, lettera a), all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), se il caso di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), si verifica per la prima volta in un qualsiasi periodo di 12 mesi;
b)
l’allegato I, parte II, articolo 12 bis, paragrafo 3, lettera b), all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), se il caso di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), si verifica almeno per la seconda volta in un qualsiasi periodo di 12 mesi;
3. I tassi di interesse a titolo di penale di cui al paragrafo 2 si applicano:
a)
nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), all’importo utilizzato nell’ambito della linea di credito delle CCP in eccesso rispetto al livello di accesso sottoposto a restrizioni fissato come limite consentito; oppure
b)
nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), all’intero importo utilizzato nell’ambito della linea di credito delle CCP.
Storico versioni
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