Art. 14

Indennità speciale

In vigore dal 29 lug 2025
Indennità speciale 1.   I partecipanti alle attività della rete di prevenzione e dei suoi sottogruppi non sono retribuiti, in linea di principio, per i servizi resi, fermi restando i paragrafi 2 e 3. 2.   I membri della rete di prevenzione e dei suoi sottogruppi che sono persone fisiche nominate a titolo personale hanno diritto a un’indennità speciale a titolo di compensazione per le loro attività preparatorie e per la loro partecipazione alle attività di cui all’, paragrafo 3, lettere da b) a i), organizzate dalla Commissione, nonché per aver assunto il ruolo di relatori in relazione a questioni specifiche. 3.   L’indennità speciale è pari a un massimo di 450 EUR per giornata lavorativa completa di assistenza alla Commissione. È versata in conformità dell’articolo 21 della decisione C(2016) 3301 e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione competenti nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
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