Art. 2

Compiti

In vigore dal 29 lug 2025
Compiti 1.   I compiti della rete di prevenzione sono: a) assistere la Commissione nella preparazione e nell’attuazione di iniziative strategiche nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline; b) instaurare la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri, i ricercatori, gli operatori impegnati in prima linea sul territorio e altri portatori di interessi pertinenti su questioni relative all’attuazione della legislazione, dei programmi e delle politiche dell’Unione nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline; c) instaurare la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri e i portatori di interessi pertinenti su questioni relative all’attuazione di programmi o misure di intervento preventivo completi, utilizzabili, valutati rigorosamente, scientificamente verificati ed efficaci nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline; d) realizzare, agevolare e promuovere uno scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche nel settore della prevenzione al fine di ridurre la prevalenza dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline; e) assistere la Commissione nell’istituzione e nella gestione di un archivio di dati, risultati di ricerca, orientamenti in materia di prevenzione e risorse per programmi accessibili in diverse lingue ufficiali dell’Unione, che diverrà così un polo di risorse nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline. 2.   La rete di prevenzione mette a disposizione della Commissione consulenza e competenze in relazione a tutti i settori connessi alla prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline in tutte le fasi della prevenzione e a tutti i livelli del modello socioecologico, ossia il modello che pone l’accento sull’interazione tra biologia e ambiente nella determinazione dei comportamenti, compresi quelli individuali, interpersonali, comunitari e sociali, nell’ambito di un approccio multidisciplinare e integrato alla protezione dei minori, e in particolare in merito alle iniziative seguenti: a) iniziative rivolte agli autori di reati e alle persone che temono di poter commettere reati contro i minori, al fine di ridurre la probabilità che una persona commetta (nuovamente) reati, tra cui misure di prevenzione del compimento di reati, trattamento degli autori di reati, riabilitazione e reinserimento e risposta della comunità al reinserimento; b) iniziative rivolte ai minori e al loro ambiente, al fine di ridurre la probabilità che un minore divenga vittima di abuso e sfruttamento sessuale di minori online e offline. 3.   La rete di prevenzione agisce su richiesta della Commissione e le sue attività comprendono: a) organizzare riunioni plenarie periodiche; b) fornire alla Commissione pareri e raccomandazioni sulle iniziative strategiche dell’Unione nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline; c) agevolare la ricerca e la raccolta di dati, anche attraverso indagini sulla prevalenza, e favorire la diffusione di tali conoscenze nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline; d) assistere la Commissione nell’elaborazione di orientamenti e norme dell’Unione in materia di prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline; e) assistere la Commissione nella valutazione e nel monitoraggio dei programmi o delle misure di intervento in materia di prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline predisposti nell’Unione o, laddove potenzialmente pertinente per l’Unione, in paesi terzi e nella definizione delle migliori pratiche; f) assistere la Commissione nell’offrire agli Stati membri misure specialistiche di sostegno e orientamento per quanto riguarda l’elaborazione e l’ampliamento di programmi o misure di intervento in materia di prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline e contribuire a garantire la trasferibilità delle migliori pratiche; g) assistere la Commissione nell’agevolare lo scambio di informazioni e l’elaborazione o l’adeguamento al contesto nazionale di materiali per la formazione multidisciplinare e lo sviluppo delle capacità degli operatori di tutti gli Stati membri attivi nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline, nonché all’interno dei sistemi sanitari attraverso la formazione degli operatori sanitari e l’integrazione delle misure di protezione dei minori nei percorsi di assistenza; h) assistere la Commissione nell’elaborazione e nell’attuazione, o aiutare la Commissione a sostenere gli Stati membri nell’elaborazione e nell’attuazione, di campagne di sensibilizzazione e istruzione volte a contribuire a informare i minori, i genitori, i prestatori di assistenza e gli educatori in merito ai rischi e ai meccanismi preventivi nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline, nonché campagne di sensibilizzazione e istruzione sulla prevenzione del compimento di reati basate su attività di ricerca e dati concreti, anche mediante una partecipazione sicura, inclusiva e significativa dei minori; i) rispondere alle consultazioni della Commissione su qualsiasi questione relativa alla prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline.
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