Art. 13
Trasparenza
In vigore dal 29 lug 2025
Trasparenza
1. La rete di prevenzione e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»).
2. Per quanto riguarda la composizione della rete di prevenzione e dei suoi sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:
a)
il nome delle autorità competenti degli Stati membri;
b)
il nome delle persone fisiche nominate a titolo personale;
c)
il nome delle organizzazioni aderenti; l’interesse rappresentato è reso noto mediante pubblicazione nel registro per la trasparenza dei gruppi di esperti;
d)
il nome degli enti pubblici diversi dalle autorità competenti degli Stati membri, quali autorità di paesi terzi, organi e organismi dell’Unione e organizzazioni internazionali;
e)
il nome degli osservatori.
3. Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili nel registro dei gruppi di esperti o tramite un link, presente nel registro, a un sito web dedicato in cui è possibile reperire tali informazioni. L’accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste eccezioni alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa arrecare pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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