Art. 4
Composizione
In vigore dal 29 lug 2025
Composizione
1. La rete di prevenzione è composta di un massimo di 50 membri.
2. I membri sono:
a)
autorità competenti degli Stati membri responsabili del coordinamento della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline;
b)
persone fisiche nominate a titolo personale attive nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline;
c)
organizzazioni attive nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline;
d)
enti pubblici diversi dalle autorità competenti degli Stati membri, tra cui autorità di paesi terzi, organi e organismi dell’Unione e organizzazioni internazionali che si occupano di prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline.
3. I membri nominati a titolo personale di cui al paragrafo 2, lettera b), agiscono in maniera indipendente e nell’interesse pubblico. Si tratta di specialisti dell’Unione o di paesi terzi con conoscenze ed esperienza eccellenti nel settore della prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline.
4. Le seguenti organizzazioni, anche di paesi terzi, che operano a livello dell’Unione, internazionale o nazionale in uno Stato membro possono essere nominate membri ai sensi del paragrafo 2, lettera c):
a)
associazioni;
b)
organizzazioni non governative («ONG»);
c)
università;
d)
istituti di ricerca.
5. Per essere nominate membri, le organizzazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), devono disporre di conoscenze ed esperienza comprovate e pertinenti a livello nazionale, dell’Unione o internazionale in settori pertinenti alla prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline nell’Unione, anche per quanto riguarda la predisposizione di programmi o misure di intervento preventivo in tutte le fasi della prevenzione, il sostegno alle vittime e l’approccio integrato alla protezione dei minori basato sui diritti dei minori.
6. I membri di cui al paragrafo 2, lettera c), designano un rappresentante e due rappresentanti supplenti per lo svolgimento dei compiti nell’ambito della rete di prevenzione. Tali membri hanno la responsabilità di garantire che i rispettivi rappresentanti offrano un livello di competenza elevato. La Commissione può rifiutare la designazione di un rappresentante da parte dell’organizzazione interessata se ritiene tale designazione inadeguata alla luce dei requisiti specificati nell’invito a presentare candidature di cui all’, paragrafo 1. In tal caso, la Commissione chiederà all’organizzazione interessata di designare un altro rappresentante. Ciascuna organizzazione è rappresentata da un solo rappresentante in ciascuna riunione della rete di prevenzione.
7. I membri di cui al paragrafo 2, lettere a) e d), designano un rappresentante in seno alla rete di prevenzione che funge da punto di contatto principale e due rappresentanti supplenti. Tali membri hanno la responsabilità di garantire che i rispettivi rappresentanti offrano un livello di competenza elevato e pertinente ai compiti del gruppo o dei sottogruppi, ossia in materia di prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori online e offline. Essi sono rappresentati in ciascuna riunione da un solo rappresentante. Essi sono rappresentati unicamente da funzionari o dipendenti pubblici.
8. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni della rete di prevenzione, che non soddisfano, secondo il parere del servizio della Commissione interessato, le condizioni stabilite all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o che si dimettono non sono più invitati a partecipare alle riunioni della rete di prevenzione o dei suoi sottogruppi e possono essere sostituiti per la restante durata del loro mandato.
Storico versioni
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