Art. 5
Procedura di selezione
In vigore dal 29 lug 2025
Procedura di selezione
1. La selezione dei membri di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e c), è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (8) («registro dei gruppi di esperti»). L’invito a presentare candidature può essere pubblicato anche tramite altri canali, tra cui appositi siti web. L’invito definisce chiaramente i criteri di selezione, tra cui le competenze richieste e gli interessi da rappresentare in relazione all’attività da svolgere. Il periodo minimo concesso per la presentazione delle candidature è di quattro settimane.
2. La procedura di selezione dei membri di cui all’, paragrafo 2, lettera b), è condotta in modo da garantire un elevato livello di competenza ed equilibrio in termini di conoscenze, origine geografica e genere, tenendo conto dei compiti specifici della rete di prevenzione e del tipo di competenze richieste.
3. Le persone fisiche che si candidano a essere nominate membri a titolo personale ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera b), rendono nota qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi. In particolare, la Commissione richiede loro di accludere alla candidatura una dichiarazione di interessi basata sul modulo standard di dichiarazione per i gruppi di esperti di cui all’allegato 4 della decisione C(2016) 3301 e un curriculum vitae aggiornato. La presentazione del modulo di dichiarazione di interessi opportunamente compilato è necessaria affinché i candidati siano ammissibili a essere nominati membri a titolo personale. La valutazione dei conflitti di interessi è effettuata in conformità dell’ della decisione C(2016) 3301.
4. Per poter essere nominate membri ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera c), le organizzazioni devono essere iscritte nel registro per la trasparenza.
5. I membri di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e c), sono nominati dal direttore generale della direzione generale della Migrazione e degli affari interni della Commissione («DG HOME») tra i candidati con competenze nei settori di cui all’ che hanno risposto all’invito a presentare candidature. Per quanto riguarda i membri che agiscono a titolo personale di cui all’, paragrafo 2, lettera b), qualora sorga un conflitto di interessi dopo la loro nomina, la DG HOME adotta le misure appropriate a norma dell’ della decisione C(2016) 3301.
6. I membri sono nominati per un mandato di 4 anni. Essi rimangono in carica fino alla loro eventuale sostituzione o alla fine del mandato. Il mandato può essere rinnovato.
7. In relazione ai membri di cui all’, paragrafo 2, lettera b), la DG HOME nomina membri supplenti, alle stesse condizioni definite agli e nell’invito a presentare candidature di cui al paragrafo 1, che sostituiscono automaticamente i membri assenti o non disponibili.
8. La DG HOME istituisce un elenco di riserva di candidati idonei che può essere utilizzato al fine di nominare i sostituti dei membri. La DG HOME chiede il consenso dei candidati prima di inserire i loro nomi nell’elenco di riserva.
Storico versioni
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