Art. 15

Spese di riunione

In vigore dal 29 lug 2025
Spese di riunione 1.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio, di alloggio e, se del caso, di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività della rete di prevenzione e dei suoi sottogruppi. 2.   Tutti i rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti presso la Commissione e sono versati nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione competenti nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
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Spese di riunione (Art. 15 Decisione (UE) 2025/1896) — Testo vigente | Portale Normativo