Art. 12
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
In vigore dal 29 lug 2025
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
I membri della rete di prevenzione e dei suoi sottogruppi e i loro rappresentanti, nonché gli esperti invitati e gli osservatori, sono soggetti agli obblighi concernenti il segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale e sono tenuti al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate dell’Unione, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (9) e (UE, Euratom) 2015/444 (10) della Commissione. Qualora essi dovessero venire meno a tali obblighi, la Commissione può adottare tutte le misure del caso.
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