Art. 10

Osservatori

In vigore dal 29 lug 2025
Osservatori 1.   Alle persone fisiche, alle organizzazioni e agli enti pubblici diversi dalle autorità competenti degli Stati membri, anche di paesi terzi, può essere concesso lo status di osservatori, conformemente alla decisione C(2016) 3301, su invito diretto. 2.   Le organizzazioni e gli enti pubblici nominati osservatori designano i propri rappresentanti. 3.   Il presidente può consentire agli osservatori e ai loro rappresentanti di partecipare alle discussioni della rete di prevenzione e dei suoi sottogruppi e di mettere a disposizione competenze specialistiche. Gli osservatori e i loro rappresentanti non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione di raccomandazioni, relazioni o pareri della rete di prevenzione e dei suoi sottogruppi.
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