Art. 7

In vigore dal 25 lug 2025
1.   La parte che prevede di adottare misure di salvaguardia, ne informa l'altra parte tramite il comitato per il commercio e fornisce tutte le informazioni pertinenti. 2.   Le parti si consultano immediatamente in seno al comitato per il commercio al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le parti si astengono dall'adottare misure di salvaguardia prima che sia stato fatto ogni tentativo per trovare una soluzione accettabile per entrambe. 3.   La parte interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, tranne qualora la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 sia stata conclusa prima della scadenza di tale termine. In deroga a tale requisito, qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento urgente escludano la possibilità di un esame preliminare, la parte interessata può applicare immediatamente le misure di protezione strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione. 4.   La parte interessata notifica quanto prima al comitato per il commercio le misure di salvaguardia adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti. 5.   Le misure di salvaguardia sono sospese non appena vengono a cessare le condizioni che ne hanno giustificato l'adozione. 6.   Le misure di salvaguardia adottate sono oggetto di consultazioni permanenti in seno al comitato per il commercio in vista della loro soppressione o della limitazione del loro ambito di applicazione. 7.   Se, ferma restando l'applicazione del paragrafo 6, non è possibile trovare una soluzione accettabile per le parti entro sei mesi e la misura di salvaguardia crea uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle stesse nel settore in questione, la parte interessata può adottare misure di riequilibrio proporzionate e limitate a quanto strettamente necessario per ristabilire l'equilibrio. È data priorità alle misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), dell'accordo e della presente decisione. 8.   La parte interessata notifica senza indugio al comitato per il commercio le misure di riequilibrio adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti. Le misure di riequilibrio sono sospese non appena vengono a cessare le condizioni che ne hanno giustificato l'adozione. 9.   Le misure di riequilibrio adottate sono oggetto di consultazioni permanenti in seno al comitato per il commercio in vista della loro soppressione o della limitazione del loro ambito di applicazione.
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