Art. 4
In vigore dal 25 lug 2025
1. L'Unione mantiene il proprio diritto di adottare nuovi atti giuridici o modificare quelli esistenti nel settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili. L'Unione notifica tempestivamente per iscritto alla Moldova e al comitato per il commercio qualsiasi nuovo atto giuridicamente vincolante nel settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili dopo la sua adozione da parte dell'Unione.
2. Il comitato per il commercio dispone di un periodo di tre mesi per aggiungere all'allegato XXVIII-B dell'accordo un determinato atto dell'UE, nuovo o modificato.
3. Una volta aggiunto un atto dell'Unione nuovo o modificato all'allegato XXVIII-B dell'accordo, la Moldova recepisce e attua tale atto nel proprio ordinamento giuridico interno. Le disposizioni applicabili degli atti di cui all'allegato XXVIII-B dell'accordo sono integrate nell'ordinamento giuridico interno della Moldova conformemente all', paragrafo 3, nel rispetto dei termini seguenti:
(a)
un regolamento o una decisione dell'Unione sono attuati e applicati non appena possibile e al più tardi tre mesi dopo la data di entrata in vigore prevista in tale regolamento o tale decisione, salvo diversa decisione da parte del comitato per il commercio;
(b)
una direttiva dell'Unione è attuata e applicata non appena possibile e al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di recepimento previsto di tale direttiva, salvo decisione contraria da parte del comitato per il commercio.
La Moldova garantisce che, alla scadenza del termine pertinente, il proprio ordinamento giuridico sia pienamente conforme all'atto giuridico dell'Unione da attuare.
4. L'Unione effettuerà una valutazione dell'attuazione in cooperazione con la Moldova secondo i principi di cui all'articolo 409 dell'accordo.
5. Se la Moldova prevede particolari difficoltà nel recepimento di un atto dell'Unione, nuovo o modificato, nel proprio ordinamento interno, ne informa immediatamente l'Unione e il comitato per il commercio. Il comitato per il commercio può decidere se la Moldova, in circostanze eccezionali, può essere parzialmente e temporaneamente esonerata dai suoi obblighi di recepimento degli atti legislativi dell'UE, nuovi o modificati, di cui al paragrafo 3. Qualora il comitato per il commercio conceda tale deroga, la Moldova riferisce periodicamente in merito ai progressi compiuti nel recepimento della pertinente legislazione dell'Unione.
6. Se, nonostante l'applicazione del paragrafo 5, la Moldova non procede al ravvicinamento del proprio diritto interno al fine di tener conto delle modifiche apportate all'allegato XXVIII-B dell'accordo, o se da una valutazione a norma dell'articolo 410, paragrafo 6, dell'accordo risulta che il ravvicinamento della legislazione della Moldova al diritto dell'Unione non è più attuale oppure qualora il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 434 dell'accordo non adotti una decisione per aggiornare l'allegato XXVIII-B dell'accordo conformemente agli sviluppi del diritto dell'Unione, quest'ultima può sospendere i benefici concessi ai sensi della presente decisione a norma dell'articolo 410, paragrafi 7 e 8, dell'accordo. Se il comitato per il commercio successivamente risolve la questione, la sospensione viene revocata senza indugio.
7. Quando la Moldova desidera adottare una nuova legislazione o modificare la propria legislazione vigente nel settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, si applicano gli obblighi di comunicazione e valutazione di cui all'articolo 407, paragrafo 3, e all'articolo 409 dell'accordo.
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