Art. 3
In vigore dal 25 lug 2025
1. Ai fini dell'attuazione della presente decisione, salvo quanto diversamente disposto nell'accordo, le disposizioni dell'acquis dell'Unione in materia di roaming si applicano conformemente ai seguenti adeguamenti orizzontali:
(a)
i preamboli degli atti che costituiscono l'acquis dell'Unione in materia di roaming non sono adattati ai fini dell'accordo e della presente decisione. Essi sono pertinenti nella misura necessaria a una corretta interpretazione ed applicazione, nell'ambito dell'accordo e della presente decisione, delle disposizioni contenute negli atti giuridici stessi;
(b)
i termini seguenti utilizzati dagli atti che costituiscono l'acquis dell'Unione in materia di roaming si intendono come segue:
i)
i termini «Comunità» o «Unione europea» si intendono come «UE-Moldova»;
ii)
i termini «diritto comunitario» o «diritto dell'Unione europea», «legislazione comunitaria» o «legislazione dell'Unione europea», «strumenti comunitari» o «strumenti dell'Unione europea» e «trattato CE» o «trattato sul funzionamento dell'Unione europea» si intendono come «accordo di libero scambio UE-Moldova»;
iii)
i termini «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» o «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» si intendono come «Gazzette ufficiali delle parti».
(c)
fatta salva la lettera e), ogniqualvolta le disposizioni dell'acquis dell'Unione in materia di roaming contengono riferimenti a «Stato membro o Stati membri», tali riferimenti si intendono fatti, oltre agli Stati membri dell'Unione, anche alla Moldova;
(d)
ogniqualvolta le disposizioni dell'acquis dell'Unione in materia di roaming contengano riferimenti al territorio della «Comunità», dell'«Unione europea» o del «mercato comune», ai fini dell'accordo e della presente decisione tali riferimenti si intendono fatti ai territori delle parti quali definiti all'articolo 462, paragrafi 1 e 2, dell'accordo;
(e)
ogniqualvolta le disposizioni dell'acquis dell'Unione in materia di roaming contengano riferimenti a istituzioni, comitati o altri organi dell'Unione, resta inteso che la Moldova non diventerà membro di tali istituzioni, comitati o organi;
(f)
i diritti conferiti e gli obblighi imposti agli Stati membri dell'Unione o a loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci sono considerati come conferiti o imposti alle parti, dove per parti contraenti si può intendere, a seconda dei casi, le loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini;
(g)
le disposizioni relative all'entrata in vigore o all'attuazione delle disposizioni applicabili cui si fa riferimento negli atti che costituiscono l'acquis dell'Unione in materia di roaming non sono pertinenti ai fini della presente decisione. I termini e le date entro i quali la Moldova deve adottare le disposizioni applicabili e garantirne la piena e completa attuazione sono stabiliti nelle disposizioni specificate nell'allegato XXVIII-B dell'accordo e nella presente decisione.
2. Le parti sono autorizzate ad utilizzare, nelle procedure istituite nella presente decisione, ogni lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione o della Moldova. Un documento ufficiale redatto in una lingua diversa dalle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione è accompagnato dalla sua traduzione in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.
3. Al fine di agevolare l'esercizio dei poteri propri delle autorità competenti delle parti, tali autorità si scambiano, su richiesta, tutte le informazioni necessarie a garantire il corretto funzionamento della presente decisione.
Storico versioni
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