Art. 6
In vigore dal 25 lug 2025
1. Qualora in una o nell'altra parte, in relazione al trattamento concesso in conformità dell', sussistano o possano insorgere gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di carattere settoriale o regionale che rischiano di persistere, la parte interessata può adottare le opportune misure di salvaguardia per quanto riguarda il trattamento concesso in conformità dell', nel rispetto delle condizioni e delle procedure di cui all', paragrafi da 1 a 6.
2. L'ambito di applicazione e la durata di tali misure di salvaguardia sono limitati a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione nel settore o nella regione interessati. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento dell'accordo.
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