Art. 2
In vigore dal 25 lug 2025
1. La Moldova ribadisce i propri obblighi ai sensi degli articoli 102 e 240 di tale accordo di ravvicinare la propria legislazione all'acquis dell'Unione di cui all'allegato XXVIII-B dell'accordo.
2. Le disposizioni applicabili degli atti che costituiscono l'acquis dell'Unione nel settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili («acquis dell'Unione in materia di roaming») sono vincolanti per l'Unione e la Moldova («parti»), conformemente agli adeguamenti orizzontali di cui all', paragrafo 1, della presente decisione e alle disposizioni specifiche di cui all'allegato XXVIII-B dell'accordo. Le parti assicurano la piena e completa attuazione di tali disposizioni.
Ai fini del primo comma, si intende che l'acquis dell'Unione si applichi nella sua interezza, comprese le eccezioni concesse agli Stati membri dell'Unione durante il loro processo di adesione.
3. Gli atti che costituiscono l'acquis dell'Unione in materia di roaming, come specificato nell'allegato XXVIII-B dell'accordo, sono vincolanti per le parti e fanno o faranno parte del loro ordinamento giuridico interno, in particolare:
a)
un atto corrispondente a un regolamento o a una decisione dell'Unione è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno della Moldova;
b)
un atto corrispondente ad una direttiva dell'Unione permette alle autorità della Moldova di stabilire la forma e il mezzo di attuazione.
4. In caso di discrepanze tra il testo dell'acquis dell'Unione e qualsiasi atto che lo integri nell'ordinamento giuridico interno della Moldova, prevale il testo dell'atto dell'Unione.
5. In virtù del principio di leale cooperazione, le parti si forniscono reciprocamente assistenza, nel pieno rispetto reciproco, nello svolgimento dei compiti di cui alla presente decisione. Le parti adottano qualsiasi misura atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente decisione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.
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