Art. 10

Statistiche e relazioni

In vigore dal 30 giu 2025
Statistiche e relazioni 1.   Sulla base dei registri di cui all’, la piattaforma di collaborazione per le SIC produce automaticamente almeno le seguenti statistiche: a) per quanto riguarda gli indicatori di utilizzo della piattaforma stessa: (1) i periodi di picco di utilizzo del sistema di informazione centralizzato e del software di comunicazione; (2) la frequenza di accesso e utilizzo del sistema di informazione centralizzato e del software di comunicazione per singolo utente della piattaforma di collaborazione per le SIC; (3) il numero di spazi di collaborazione SIC aperti; (4) il numero di spazi di collaborazione SIC creati; (5) il numero di spazi di collaborazione SIC chiusi; (6) la durata media degli spazi di collaborazione SIC; (7) il numero di singoli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC, compresa una suddivisione per profilo utente; (8) il numero di amministratori degli Stati membri, di amministratori dell’EPPO e di amministratori del segretariato della rete delle SIC per spazio di collaborazione SIC; (9) il numero di spazi di collaborazione SIC accessibili a Eurojust, Europol, all’OLAF e ad altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione o ai rappresentanti di un’autorità giudiziaria internazionale che partecipa a una SIC; (10) il numero di spazi di collaborazione SIC aperti relativi a SIC che hanno recuperato dati di finanziamento dal sistema SIC; (11) il numero di spazi di collaborazione SIC non utilizzati nella fase operativa di una SIC; b) per quanto riguarda gli indicatori relativi alle funzionalità specifiche: (1) il numero di eventi creati nei calendari; (2) il numero di compiti creati; (3) il numero di compiti assegnati ad altri singoli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC; (4) il numero di messaggi pubblicati nel quadro di informazione; (5) il numero di inviti a chiamate in audioconferenza e in videoconferenza; (6) il numero di utenti reindirizzati dalla piattaforma all’area riservata delle SIC; (7) il numero di relazioni amministrative prodotte; (8) il numero di relazioni prodotte sulla tracciabilità delle prove; (9) il numero di valutazioni collaborative delle SIC avviate e concluse; (10) il numero di valutazioni delle SIC utente per utente avviate e concluse; (11) il numero di richieste di supporto tecnico e operativo presentate; (12) il numero di scaricamenti dal software di comunicazione; c) per quanto riguarda gli indicatori relativi ai dati operativi: (1) il numero di file caricati nel sistema di informazione centralizzato; (2) il numero di file scaricati dal sistema di informazione centralizzato; (3) la dimensione totale dei file caricati nel sistema di informazione centralizzato; (4) la dimensione totale dei file scaricati dal sistema di informazione centralizzato; (5) la scadenza media entro la quale i dati operativi caricati possono essere scaricati; (6) il periodo medio di conservazione dei dati operativi nel sistema di informazione centralizzato; (7) il numero di file caricati nel sistema di informazione centralizzato dalle autorità competenti di paesi terzi e da rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali; (8) la dimensione totale dei file caricati nel sistema di informazione centralizzato dalle autorità competenti di paesi terzi e da rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali; (9) il numero dei file caricati da paesi terzi e da rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali e respinti dal titolare del trattamento; (10) la dimensione totale dei file caricati da paesi terzi e da rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali e respinti dal titolare del trattamento; d) per quanto riguarda gli indicatori relativi ai dati non operativi: (1) il numero di file caricati nel sistema di informazione centralizzato; (2) il numero di file scaricati dal sistema di informazione centralizzato; (3) la dimensione totale dei file caricati nel sistema di informazione centralizzato; (4) la dimensione totale dei file scaricati dal sistema di informazione centralizzato; e) per quanto riguarda gli indicatori tecnici: (1) il numero di utenti simultanei del sistema di informazione centralizzato e del software di comunicazione; (2) lo spazio del disco utilizzato in media dagli spazi di collaborazione SIC per conservare i dati nel sistema di informazione centralizzato; (3) il numero di notifiche tramite posta elettronica e all’interno della piattaforma inviate dal sistema di informazione centralizzato; (4) il numero di richieste di traduzione automatica inviate per funzionalità di cui all’, paragrafo 13, lettera a), b) e c); (5) il tempo medio di risposta del servizio di traduzione automatica; f) per quanto riguarda gli indicatori della qualità del servizio: (1) il tempo di risposta per ogni operazione effettuata sulla piattaforma; (2) il periodo di disponibilità e di indisponibilità del sistema di informazione centralizzato e del software di comunicazione; (3) il rapporto successo/insuccesso tecnico di ciascuna operazione effettuata sulla piattaforma; g) per quanto riguarda altri indicatori: (1) informazioni sui tipi di dispositivi utilizzati dagli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC per accedere al sistema di informazione centralizzato e al software di comunicazione; (2) informazioni sui sistemi operativi utilizzati dagli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC per accedere al sistema di informazione centralizzato e al software di comunicazione; (3) informazioni sui browser web utilizzati dagli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC per accedere al sistema di informazione centralizzato. 2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono prodotte quotidianamente, non contengono dati personali e non rivelano, direttamente o indirettamente, l’identità dei singoli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC o i dati da essi scambiati. 3.   Le statistiche di cui al paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), non rivelano l’identità dei singoli spazi di collaborazione SIC o delle SIC. 4.   Le statistiche di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono prodotte separatamente per ciascuno spazio di collaborazione SIC e separatamente per ciascuno Stato membro, paese terzo, per l’EPPO, Eurojust, Europol, l’OLAF e per gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione o rappresentanti di un’autorità giudiziaria internazionale che partecipa a una SIC. Tali statistiche sono rese disponibili nel sistema di informazione centralizzato per tutti i membri delle SIC di un determinato spazio di collaborazione SIC degli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2023/969. Ciascun membro delle SIC degli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2023/969 può consultare le statistiche riguardanti tale Stato membro, come pure i paesi terzi, Eurojust, Europol, l’OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione o i rappresentanti di un’autorità giudiziaria internazionale che partecipa a una SIC. 5.   Ai fini del monitoraggio e della relazione di cui all’articolo 26, paragrafo 6, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2023/969, eu-LISA ha accesso alle statistiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale accesso non rivela l’identità dei singoli spazi di collaborazione SIC o delle SIC. 6.   Ogni settimana dopo la data di entrata in funzione della piattaforma, eu-LISA fornisce alla Commissione e al segretariato della rete delle SIC le statistiche settimanali aggregate di cui al paragrafo 1. Tali statistiche non rivelano l’identità dei singoli spazi di collaborazione SIC o delle SIC. 7.   Ai fini della relazione di cui all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/969, su richiesta di eu-LISA, le autorità competenti degli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2023/969, Eurojust, Europol, l’EPPO, l’OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione forniscono a eu-LISA informazioni sulla loro valutazione del processo di sviluppo, della portata e della sicurezza della piattaforma. 8.   Ai fini della valutazione e della successiva relazione di cui all’articolo 26, paragrafo 6, primo comma, lettera b), e terzo comma, del regolamento (UE) 2023/969, su richiesta della Commissione, eu-LISA, le autorità competenti degli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2023/969, Eurojust, Europol, l’EPPO, l’OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione forniscono alla Commissione informazioni sul loro uso della piattaforma, specificamente sulla sua portata, la sua utilizzabilità, la qualità del servizio, il funzionamento e la sicurezza. 9.   Ai fini della relazione di cui all’articolo 26, paragrafo 8, seconda frase, del regolamento (UE) 2023/969, su richiesta del segretariato della rete delle SIC, le autorità competenti degli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2023/969, Eurojust, Europol, l’EPPO, l’OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione forniscono al segretariato della rete delle SIC informazioni sui potenziali miglioramenti e sulle nuove funzionalità della piattaforma.
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