Art. 10
Statistiche e relazioni
In vigore dal 30 giu 2025
Statistiche e relazioni
1. Sulla base dei registri di cui all’, la piattaforma di collaborazione per le SIC produce automaticamente almeno le seguenti statistiche:
a)
per quanto riguarda gli indicatori di utilizzo della piattaforma stessa:
(1)
i periodi di picco di utilizzo del sistema di informazione centralizzato e del software di comunicazione;
(2)
la frequenza di accesso e utilizzo del sistema di informazione centralizzato e del software di comunicazione per singolo utente della piattaforma di collaborazione per le SIC;
(3)
il numero di spazi di collaborazione SIC aperti;
(4)
il numero di spazi di collaborazione SIC creati;
(5)
il numero di spazi di collaborazione SIC chiusi;
(6)
la durata media degli spazi di collaborazione SIC;
(7)
il numero di singoli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC, compresa una suddivisione per profilo utente;
(8)
il numero di amministratori degli Stati membri, di amministratori dell’EPPO e di amministratori del segretariato della rete delle SIC per spazio di collaborazione SIC;
(9)
il numero di spazi di collaborazione SIC accessibili a Eurojust, Europol, all’OLAF e ad altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione o ai rappresentanti di un’autorità giudiziaria internazionale che partecipa a una SIC;
(10)
il numero di spazi di collaborazione SIC aperti relativi a SIC che hanno recuperato dati di finanziamento dal sistema SIC;
(11)
il numero di spazi di collaborazione SIC non utilizzati nella fase operativa di una SIC;
b)
per quanto riguarda gli indicatori relativi alle funzionalità specifiche:
(1)
il numero di eventi creati nei calendari;
(2)
il numero di compiti creati;
(3)
il numero di compiti assegnati ad altri singoli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC;
(4)
il numero di messaggi pubblicati nel quadro di informazione;
(5)
il numero di inviti a chiamate in audioconferenza e in videoconferenza;
(6)
il numero di utenti reindirizzati dalla piattaforma all’area riservata delle SIC;
(7)
il numero di relazioni amministrative prodotte;
(8)
il numero di relazioni prodotte sulla tracciabilità delle prove;
(9)
il numero di valutazioni collaborative delle SIC avviate e concluse;
(10)
il numero di valutazioni delle SIC utente per utente avviate e concluse;
(11)
il numero di richieste di supporto tecnico e operativo presentate;
(12)
il numero di scaricamenti dal software di comunicazione;
c)
per quanto riguarda gli indicatori relativi ai dati operativi:
(1)
il numero di file caricati nel sistema di informazione centralizzato;
(2)
il numero di file scaricati dal sistema di informazione centralizzato;
(3)
la dimensione totale dei file caricati nel sistema di informazione centralizzato;
(4)
la dimensione totale dei file scaricati dal sistema di informazione centralizzato;
(5)
la scadenza media entro la quale i dati operativi caricati possono essere scaricati;
(6)
il periodo medio di conservazione dei dati operativi nel sistema di informazione centralizzato;
(7)
il numero di file caricati nel sistema di informazione centralizzato dalle autorità competenti di paesi terzi e da rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali;
(8)
la dimensione totale dei file caricati nel sistema di informazione centralizzato dalle autorità competenti di paesi terzi e da rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali;
(9)
il numero dei file caricati da paesi terzi e da rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali e respinti dal titolare del trattamento;
(10)
la dimensione totale dei file caricati da paesi terzi e da rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali e respinti dal titolare del trattamento;
d)
per quanto riguarda gli indicatori relativi ai dati non operativi:
(1)
il numero di file caricati nel sistema di informazione centralizzato;
(2)
il numero di file scaricati dal sistema di informazione centralizzato;
(3)
la dimensione totale dei file caricati nel sistema di informazione centralizzato;
(4)
la dimensione totale dei file scaricati dal sistema di informazione centralizzato;
e)
per quanto riguarda gli indicatori tecnici:
(1)
il numero di utenti simultanei del sistema di informazione centralizzato e del software di comunicazione;
(2)
lo spazio del disco utilizzato in media dagli spazi di collaborazione SIC per conservare i dati nel sistema di informazione centralizzato;
(3)
il numero di notifiche tramite posta elettronica e all’interno della piattaforma inviate dal sistema di informazione centralizzato;
(4)
il numero di richieste di traduzione automatica inviate per funzionalità di cui all’, paragrafo 13, lettera a), b) e c);
(5)
il tempo medio di risposta del servizio di traduzione automatica;
f)
per quanto riguarda gli indicatori della qualità del servizio:
(1)
il tempo di risposta per ogni operazione effettuata sulla piattaforma;
(2)
il periodo di disponibilità e di indisponibilità del sistema di informazione centralizzato e del software di comunicazione;
(3)
il rapporto successo/insuccesso tecnico di ciascuna operazione effettuata sulla piattaforma;
g)
per quanto riguarda altri indicatori:
(1)
informazioni sui tipi di dispositivi utilizzati dagli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC per accedere al sistema di informazione centralizzato e al software di comunicazione;
(2)
informazioni sui sistemi operativi utilizzati dagli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC per accedere al sistema di informazione centralizzato e al software di comunicazione;
(3)
informazioni sui browser web utilizzati dagli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC per accedere al sistema di informazione centralizzato.
2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono prodotte quotidianamente, non contengono dati personali e non rivelano, direttamente o indirettamente, l’identità dei singoli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC o i dati da essi scambiati.
3. Le statistiche di cui al paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), non rivelano l’identità dei singoli spazi di collaborazione SIC o delle SIC.
4. Le statistiche di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono prodotte separatamente per ciascuno spazio di collaborazione SIC e separatamente per ciascuno Stato membro, paese terzo, per l’EPPO, Eurojust, Europol, l’OLAF e per gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione o rappresentanti di un’autorità giudiziaria internazionale che partecipa a una SIC. Tali statistiche sono rese disponibili nel sistema di informazione centralizzato per tutti i membri delle SIC di un determinato spazio di collaborazione SIC degli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2023/969. Ciascun membro delle SIC degli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2023/969 può consultare le statistiche riguardanti tale Stato membro, come pure i paesi terzi, Eurojust, Europol, l’OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione o i rappresentanti di un’autorità giudiziaria internazionale che partecipa a una SIC.
5. Ai fini del monitoraggio e della relazione di cui all’articolo 26, paragrafo 6, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2023/969, eu-LISA ha accesso alle statistiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale accesso non rivela l’identità dei singoli spazi di collaborazione SIC o delle SIC.
6. Ogni settimana dopo la data di entrata in funzione della piattaforma, eu-LISA fornisce alla Commissione e al segretariato della rete delle SIC le statistiche settimanali aggregate di cui al paragrafo 1. Tali statistiche non rivelano l’identità dei singoli spazi di collaborazione SIC o delle SIC.
7. Ai fini della relazione di cui all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/969, su richiesta di eu-LISA, le autorità competenti degli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2023/969, Eurojust, Europol, l’EPPO, l’OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione forniscono a eu-LISA informazioni sulla loro valutazione del processo di sviluppo, della portata e della sicurezza della piattaforma.
8. Ai fini della valutazione e della successiva relazione di cui all’articolo 26, paragrafo 6, primo comma, lettera b), e terzo comma, del regolamento (UE) 2023/969, su richiesta della Commissione, eu-LISA, le autorità competenti degli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2023/969, Eurojust, Europol, l’EPPO, l’OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione forniscono alla Commissione informazioni sul loro uso della piattaforma, specificamente sulla sua portata, la sua utilizzabilità, la qualità del servizio, il funzionamento e la sicurezza.
9. Ai fini della relazione di cui all’articolo 26, paragrafo 8, seconda frase, del regolamento (UE) 2023/969, su richiesta del segretariato della rete delle SIC, le autorità competenti degli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2023/969, Eurojust, Europol, l’EPPO, l’OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione forniscono al segretariato della rete delle SIC informazioni sui potenziali miglioramenti e sulle nuove funzionalità della piattaforma.
Storico versioni
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