Art. 9
Registri
In vigore dal 30 giu 2025
Registri
1. I registri della piattaforma di collaborazione per le SIC, vale a dire i registri dell’infrastruttura di cui al paragrafo 6 del presente articolo e i registri tecnici di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2023/969, sono conservati in sicurezza e monitorati nell’archivio centralizzato dei registri della piattaforma di collaborazione per le SIC.
2. L’archivio centralizzato dei registri della piattaforma di collaborazione per le SIC è accessibile solo a eu-LISA.
3. I registri sono regolarmente oggetto di copie di riserva da parte della piattaforma.
4. I registri sono conservati in un formato che ne consente l’analisi, la correlazione e l’ulteriore trattamento.
5. Allo scadere dei periodi di conservazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/969 e al paragrafo 8 del presente articolo, tutti i registri, comprese le copie di riserva, sono automaticamente cancellati in modo permanente.
6. I registri dell’infrastruttura riguardano il sistema di informazione centralizzato e il software di comunicazione e comprendono tutti i registri che consentono di monitorare l’infrastruttura, il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.
7. Sono predisposte misure tecniche adeguate per proteggere i registri dell’infrastruttura da modifiche e dall’accesso non autorizzato.
8. I registri dell’infrastruttura sono conservati per un anno o per un periodo più lungo se richiesto per ultimare procedure di verifica in corso.
9. eu-LISA è responsabile:
a)
della creazione di un elenco del personale autorizzato ad accedere all’archivio centralizzato dei registri della piattaforma di collaborazione per le SIC;
b)
della definizione di norme, pratiche e procedure di registrazione, compreso il formato specifico dei registri e la procedura per condividerli;
c)
dell’ispezione dei registri in risposta a incidenti, ove possibile, in modo proattivo;
d)
dell’assolvimento di compiti di gestione dei registri, quali la conservazione sicura, la realizzazione delle copie di riserva, la tracciabilità dell’accesso ai registri e la protezione dall’accesso non autorizzato, e
e)
della cancellazione dei registri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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