Art. 9

Registri

In vigore dal 30 giu 2025
Registri 1.   I registri della piattaforma di collaborazione per le SIC, vale a dire i registri dell’infrastruttura di cui al paragrafo 6 del presente articolo e i registri tecnici di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2023/969, sono conservati in sicurezza e monitorati nell’archivio centralizzato dei registri della piattaforma di collaborazione per le SIC. 2.   L’archivio centralizzato dei registri della piattaforma di collaborazione per le SIC è accessibile solo a eu-LISA. 3.   I registri sono regolarmente oggetto di copie di riserva da parte della piattaforma. 4.   I registri sono conservati in un formato che ne consente l’analisi, la correlazione e l’ulteriore trattamento. 5.   Allo scadere dei periodi di conservazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/969 e al paragrafo 8 del presente articolo, tutti i registri, comprese le copie di riserva, sono automaticamente cancellati in modo permanente. 6.   I registri dell’infrastruttura riguardano il sistema di informazione centralizzato e il software di comunicazione e comprendono tutti i registri che consentono di monitorare l’infrastruttura, il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. 7.   Sono predisposte misure tecniche adeguate per proteggere i registri dell’infrastruttura da modifiche e dall’accesso non autorizzato. 8.   I registri dell’infrastruttura sono conservati per un anno o per un periodo più lungo se richiesto per ultimare procedure di verifica in corso. 9.   eu-LISA è responsabile: a) della creazione di un elenco del personale autorizzato ad accedere all’archivio centralizzato dei registri della piattaforma di collaborazione per le SIC; b) della definizione di norme, pratiche e procedure di registrazione, compreso il formato specifico dei registri e la procedura per condividerli; c) dell’ispezione dei registri in risposta a incidenti, ove possibile, in modo proattivo; d) dell’assolvimento di compiti di gestione dei registri, quali la conservazione sicura, la realizzazione delle copie di riserva, la tracciabilità dell’accesso ai registri e la protezione dall’accesso non autorizzato, e e) della cancellazione dei registri.
Storico versioni

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