Art. 7

Trasmissione degli accordi SIC a eu-LISA

In vigore dal 30 giu 2025
Trasmissione degli accordi SIC a eu-LISA 1.   Al ricevimento del pertinente accordo SIC da parte di uno Stato membro che è vincolato dal regolamento (UE) 2023/969 ed è parte di tale accordo SIC, eu-LISA avvia il processo di creazione di uno spazio di collaborazione SIC. A tal fine eu-LISA verifica se l’accordo SIC prevede l’uso della piattaforma conformemente al regolamento (UE) 2023/969. 2.   Per garantirne l’autenticità, ciascun accordo SIC è sottoscritto elettronicamente con una firma elettronica qualificata conforme al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini della sua trasmissione a eu-LISA. 3.   Ciascun accordo SIC destinato a eu-LISA è caricato dai rappresentanti designati degli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2023/969 in uno spazio online sicuro, esterno alla piattaforma, stabilito da eu-LISA («spazio per gli accordi SIC»). Solo eu-LISA ha la possibilità di visionare in anteprima e di scaricare gli accordi SIC caricati nello spazio per gli accordi SIC. I rappresentanti degli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2023/969 sono designati tramite i loro omologhi in seno al gruppo consultivo della piattaforma di collaborazione per le SIC. 4.   Gli accordi SIC sono conservati nello spazio per gli accordi SIC per un massimo di quattro settimane. 5.   eu-LISA istituisce lo spazio per gli accordi SIC, provvede alla sua manutenzione e ne gestisce i diritti di accesso.
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Trasmissione degli accordi SIC a eu-LISA (Art. 7 Decisione (UE) 2025/1274) — Testo vigente | Portale Normativo