Art. 7
Comitato di selezione
In vigore dal 5 mag 2025
Comitato di selezione
1. Il comitato di selezione si compone di sette membri, segnatamente:
—
il Presidente del Parlamento europeo (d'ufficio);
—
due vicepresidenti del Parlamento europeo (d'ufficio); nonché
—
quattro eminenti personalità europee.
2. L’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo nomina i membri del comitato di selezione per un mandato di quattro anni, rinnovabile.
3. Il mandato dei membri d’ufficio cessa automaticamente quando essi cessano di esercitare le rispettive funzioni.
4. In caso di vacanza di una di tali posizioni prima del termine del mandato, il membro di nuova nomina esercita le sue funzioni solo per il periodo rimanente del mandato del suo predecessore.
5. Su presentazione dei documenti giustificativi, i membri del comitato di selezione hanno diritto, se del caso, al rimborso delle spese di viaggio ragionevoli sostenute per partecipare alle riunioni del comitato di selezione.
6. Il comitato di selezione adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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