Art. 5

Proposte di nomina

In vigore dal 5 mag 2025
Proposte di nomina 1.   Le proposte di nomina all'Ordine possono essere presentate da: — il Presidente del Parlamento europeo; — il Presidente del Consiglio europeo; — il Presidente della Commissione europea; — i capi di Stato o di governo degli Stati membri che fanno parte del Consiglio europeo; o — i presidenti dei parlamenti nazionali degli Stati membri. 2.   Le proposte includono informazioni biografiche volte a evidenziare l’impegno profuso dalla persona di cui si propone la nomina e i suoi recapiti, a seconda dei casi. Le proposte sono presentate in una lingua ufficiale dell’Unione al comitato di selezione istituito a norma dell’.
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