Art. 5
Proposte di nomina
In vigore dal 5 mag 2025
Proposte di nomina
1. Le proposte di nomina all'Ordine possono essere presentate da:
—
il Presidente del Parlamento europeo;
—
il Presidente del Consiglio europeo;
—
il Presidente della Commissione europea;
—
i capi di Stato o di governo degli Stati membri che fanno parte del Consiglio europeo; o
—
i presidenti dei parlamenti nazionali degli Stati membri.
2. Le proposte includono informazioni biografiche volte a evidenziare l’impegno profuso dalla persona di cui si propone la nomina e i suoi recapiti, a seconda dei casi. Le proposte sono presentate in una lingua ufficiale dell’Unione al comitato di selezione istituito a norma dell’.
Storico versioni
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