Art. 6
Decisione relativa al conferimento di un’onorificenza
In vigore dal 5 mag 2025
Decisione relativa al conferimento di un’onorificenza
1. Un comitato di selezione, coadiuvato da una segreteria, valuta le proposte ricevute a norma dell’ e formalizza le nomine all’Ordine.
2. La nomina iniziale all’Ordine è effettuata, come regola generale, al primo grado onorifico. La nomina a uno degli altri gradi onorifici può essere decisa dal comitato di selezione se la persona interessata si è distinta per particolari benemerenze o sulla base di nuovi atti benemeriti, a seconda dei casi.
3. Il numero totale di persone insignite di un’onorificenza è limitato a un massimo di 20 all’anno.
4. La decisione relativa al conferimento dell’onorificenza è notificata alle persone insignite ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
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