Art. 8
Cerimonia di conferimento
In vigore dal 5 mag 2025
Cerimonia di conferimento
1. Una cerimonia annuale è celebrata durante una delle tornate del Parlamento. Se necessario, possono essere organizzate cerimonie supplementari.
2. Durante la cerimonia, il Presidente del Parlamento europeo conferisce l’onorificenza alle persone insignite.
3. Su presentazione dei documenti giustificativi, le persone insignite e i membri del comitato di selezione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio ragionevoli sostenute per partecipare alla cerimonia.
Storico versioni
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