Art. 9
Revoca e ritiro
In vigore dal 5 mag 2025
Revoca e ritiro
1. Il comitato di selezione può revocare la nomina all’Ordine nel caso in cui un membro dell’Ordine, indipendentemente dal grado onorifico, o una persona insignita sia giudicata colpevole di un reato con sentenza definitiva, abbia dimostrato di non rispettare i valori su cui si fonda l’Unione sanciti all’ del trattato sull’Unione europea, o abbia utilizzato il distintivo o il nastrino in modo improprio.
Il comitato di selezione può ritirare un’onorificenza se questa è stata conferita sulla base di informazioni inesatte relative ai criteri di ammissibilità o di esclusione o relative all’impegno profuso dal membro dell’Ordine, indipendentemente dal grado onorifico, o dalla persona insignita.
La revoca o il ritiro della nomina all’Ordine comporta la perdita di tutti i diritti di cui all’.
2. Il comitato di selezione può delegare l’adozione di una decisione a norma del paragrafo 1 al Presidente del Parlamento europeo.
3. Il membro dell’Ordine, indipendentemente dal grado onorifico, o la persona insignita ha la possibilità di presentare osservazioni scritte prima che sia adottata una decisione a norma del paragrafo 1.
4. La decisione è notificata alla persona interessata ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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