Art. 2
Criteri di ammissibilità e di esclusione
In vigore dal 5 mag 2025
Criteri di ammissibilità e di esclusione
1. Solo le persone fisiche possono essere nominate all’Ordine. I gruppi, le associazioni e le organizzazioni aventi personalità giuridica non sono ammissibili.
2. I membri e il personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione non possono essere nominati all’Ordine, a nessun grado onorifico, durante il loro mandato o lo svolgimento delle loro funzioni.
Storico versioni
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