Art. 2

Criteri di ammissibilità e di esclusione

In vigore dal 5 mag 2025
Criteri di ammissibilità e di esclusione 1.   Solo le persone fisiche possono essere nominate all’Ordine. I gruppi, le associazioni e le organizzazioni aventi personalità giuridica non sono ammissibili. 2.   I membri e il personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione non possono essere nominati all’Ordine, a nessun grado onorifico, durante il loro mandato o lo svolgimento delle loro funzioni.
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