Art. 8
Durata delle limitazioni
In vigore dal 31 mar 2025
Durata delle limitazioni
1. Le limitazioni di cui agli continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili, e sono revocate non appena tali motivi non sono più in essere.
2. Qualora i motivi di una limitazione non siano più in essere la Commissione revoca la limitazione.
3. La Commissione comunica anche all’interessato i motivi dell’applicazione della limitazione e lo informa in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
4. La Commissione riesamina l’applicazione delle limitazioni di cui agli ogni sei mesi e all’archiviazione del fascicolo. Il riesame comprende una valutazione della necessità e proporzionalità della limitazione tenuto conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:628:oj#art-8