Art. 8

Durata delle limitazioni

In vigore dal 31 mar 2025
Durata delle limitazioni 1.   Le limitazioni di cui agli continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili, e sono revocate non appena tali motivi non sono più in essere. 2.   Qualora i motivi di una limitazione non siano più in essere la Commissione revoca la limitazione. 3.   La Commissione comunica anche all’interessato i motivi dell’applicazione della limitazione e lo informa in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 4.   La Commissione riesamina l’applicazione delle limitazioni di cui agli ogni sei mesi e all’archiviazione del fascicolo. Il riesame comprende una valutazione della necessità e proporzionalità della limitazione tenuto conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.
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