Art. 10

Coinvolgimento del coordinatore per la protezione dei dati e del responsabile della protezione dei dati della Commissione

In vigore dal 31 mar 2025
Coinvolgimento del coordinatore per la protezione dei dati e del responsabile della protezione dei dati della Commissione 1.   Il coordinatore per la protezione dei dati della direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie è consultato prima dell’applicazione di eventuali limitazioni e ne verifica la conformità alla presente decisione. 2.   Il responsabile della protezione dei dati della Commissione è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti di un interessato siano limitati in conformità alla presente decisione. Su richiesta, al responsabile della protezione dei dati della Commissione è garantito l’accesso all’annotazione e a tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base. 3.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere un riesame dell’applicazione di una limitazione ed è informato per iscritto circa l’esito di tale riesame. 4.   La Commissione documenta il coinvolgimento del proprio responsabile della protezione dei dati e del coordinatore per la protezione dei dati, indicando anche quali informazioni siano condivise con loro, in ciascun caso di limitazione dei diritti e degli obblighi di cui all’, paragrafo 1.
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