Art. 3

Limitazioni

In vigore dal 31 mar 2025
Limitazioni 1.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 8 della presente decisione, la Commissione può limitare l’applicazione degli articoli da 14 a 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché del principio di trasparenza di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20 di detto regolamento nei casi in cui: a) l’esercizio dei suddetti diritti comprometterebbe la finalità delle attività di vigilanza, indagine, esecuzione e monitoraggio della Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2065, coerentemente con l’articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e g), del regolamento (UE) 2018/1725; b) l’esercizio dei suddetti diritti e obblighi pregiudicherebbe la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui, coerentemente con l’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725; c) l’esercizio dei suddetti diritti e obblighi potrebbe compromettere la cooperazione della Commissione con gli Stati membri finalizzata a garantire l’applicazione efficace del regolamento (UE) 2022/2065, coerentemente con l’articolo 25, paragrafo 1, lettere b) e g), del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   Prima di applicare limitazioni nelle circostanze di cui al paragrafo 1, lettera c), la Commissione consulta gli Stati membri pertinenti in merito ai potenziali motivi per l’imposizione di limitazioni e alla necessità e proporzionalità di tali limitazioni, a meno che ciò non comprometta le attività della Commissione. 3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano l’applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscono norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di determinati diritti a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725. 4.   Prima di applicare le limitazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua e documenta una valutazione caso per caso della loro necessità e proporzionalità. Le suddette limitazioni sono circoscritte a quanto strettamente necessario per conseguire il loro obiettivo.
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Limitazioni (Art. 3 Decisione (UE) 2025/628) — Testo vigente | Portale Normativo