Art. 5
Diritto di accesso dell’interessato, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento
In vigore dal 31 mar 2025
Diritto di accesso dell’interessato, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento
1. Allorché la Commissione limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati da parte degli interessati, il diritto alla rettifica, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento, di cui rispettivamente agli articoli da 17 a 20 del regolamento (UE) 2018/1725, essa, nel rispondere alla richiesta di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento, informa l’interessato circa gli aspetti seguenti:
a)
la limitazione applicata e i principali motivi della stessa;
b)
la possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.
2. La Commissione può rinviare, omettere o negare la comunicazione delle informazioni circa i motivi di una limitazione e circa il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati solo fintantoché tale comunicazione annullerebbe l’effetto della limitazione. La Commissione valuta caso per caso se ciò sia giustificato. Non appena l’effetto della limitazione non possa più essere annullato da tale comunicazione, la Commissione trasmette le informazioni all’interessato.
Storico versioni
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