Art. 9

Garanzie e periodi di conservazione

In vigore dal 31 mar 2025
Garanzie e periodi di conservazione 1.   La Commissione mette in atto garanzie per prevenire gli abusi e l’accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che sono o potrebbero essere soggetti a limitazioni o a eccezioni. Tali garanzie includono misure tecniche e organizzative quali: a) una chiara definizione dei ruoli, delle responsabilità, delle fasi procedurali e dei diritti di accesso; b) un ambiente elettronico sicuro che impedisca l’accesso o il trasferimento illecito o accidentale di dati elettronici a persone non autorizzate; c) l’archiviazione e il trattamento sicuri dei documenti cartacei limitatamente a quanto strettamente necessario per conseguire la finalità del trattamento; d) il debito monitoraggio delle limitazioni e un riesame periodico della loro applicazione. I riesami sono effettuati almeno ogni sei mesi e all’archiviazione del fascicolo. 2.   I dati personali sono conservati conformemente alle pertinenti norme di conservazione della Commissione, da definire nei registri delle attività di trattamento tenuti a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725. Al termine del periodo di conservazione, i dati personali sono cancellati, resi anonimi o trasferiti agli archivi a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725.
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