Art. 9
Garanzie e periodi di conservazione
In vigore dal 31 mar 2025
Garanzie e periodi di conservazione
1. La Commissione mette in atto garanzie per prevenire gli abusi e l’accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che sono o potrebbero essere soggetti a limitazioni o a eccezioni. Tali garanzie includono misure tecniche e organizzative quali:
a)
una chiara definizione dei ruoli, delle responsabilità, delle fasi procedurali e dei diritti di accesso;
b)
un ambiente elettronico sicuro che impedisca l’accesso o il trasferimento illecito o accidentale di dati elettronici a persone non autorizzate;
c)
l’archiviazione e il trattamento sicuri dei documenti cartacei limitatamente a quanto strettamente necessario per conseguire la finalità del trattamento;
d)
il debito monitoraggio delle limitazioni e un riesame periodico della loro applicazione. I riesami sono effettuati almeno ogni sei mesi e all’archiviazione del fascicolo.
2. I dati personali sono conservati conformemente alle pertinenti norme di conservazione della Commissione, da definire nei registri delle attività di trattamento tenuti a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725. Al termine del periodo di conservazione, i dati personali sono cancellati, resi anonimi o trasferiti agli archivi a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:628:oj#art-9