Art. 7
Annotazione e registrazione delle limitazioni
In vigore dal 31 mar 2025
Annotazione e registrazione delle limitazioni
1. La Commissione annota i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, il fondamento giuridico della stessa, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dall’imposizione di una limitazione e una valutazione della necessità e proporzionalità della limitazione, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.
2. L’annotazione indica in che modo l’esercizio del diritto da parte dell’interessato comprometta uno o più dei motivi applicabili di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725.
3. Tale annotazione e, se del caso, la documentazione contenente gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono registrate. Su richiesta, sono messe a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.
4. La Commissione redige relazioni periodiche sull’applicazione delle limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 nel quadro della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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