Art. 6
Comunicazione di violazioni dei dati personali agli interessati
In vigore dal 31 mar 2025
Comunicazione di violazioni dei dati personali agli interessati
1. Quando ha l’obbligo di comunicare una violazione dei dati personali a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione può, in circostanze eccezionali, limitare in tutto o in parte tale comunicazione. La Commissione annota e registra i motivi della limitazione, il fondamento giuridico della stessa conformemente all’ e una valutazione della sua necessità e proporzionalità. L’annotazione è comunicata al Garante europeo della protezione dei dati al momento della notifica della violazione dei dati personali.
2. Qualora i motivi della limitazione non siano più in essere, la Commissione comunica la violazione dei dati personali all’interessato e lo informa in merito ai principali motivi della limitazione e al suo diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.
3. Qualora notifichi la violazione dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione allega alla notifica l’annotazione effettuata a norma dell’ della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:628:oj#art-6