Art. 6
Compiti specifici in relazione alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità e gestione patrimoniale dell’UE
In vigore dal 21 feb 2025
Compiti specifici in relazione alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità e gestione patrimoniale dell’UE
Oltre ai compiti di carattere generale, il direttore rischi svolge i seguenti compiti in relazione alle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità e gestione patrimoniale dell’UE:
a)
definire, nell’ambito della pertinente politica tematica in materia di rischi, ove possibile, la propensione al rischio e la tolleranza al rischio applicabili ai diversi tipi di operazioni finanziarie;
b)
formulare un parere sul progetto di piano di finanziamento e sulle successive modifiche;
c)
formulare un parere sulla strategia di gestione della liquidità per le operazioni di gestione della liquidità prima della loro adozione o modifica;
d)
essere consultato in merito alle linee guida per la gestione patrimoniale, alla ripartizione strategica delle attività e ai parametri di riferimento applicabili alle operazioni di gestione patrimoniale, prima della loro adozione da parte della direzione generale responsabile di tali operazioni;
e)
definire i criteri di ammissibilità delle controparti autorizzate e degli emittenti potenziali che possono essere presi in considerazione per le opportunità di investimento;
f)
definire gli opportuni limiti di rischio in modo da garantire che il rischio di credito, il rischio di mercato e il rischio di liquidità assunti nell’ambito delle operazioni di gestione patrimoniale e gestione della liquidità rimangano commensurati agli obiettivi di rischio, alla capacità di rischio, alla propensione al rischio e alla tolleranza al rischio stabiliti nelle pertinenti linee guida per gli investimenti, nella politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e nelle politiche tematiche. I limiti di rischio possono essere stabiliti a livello di controparte o di strumento o a livello di esposizioni aggregate;
g)
valutare, consolidare e riferire in merito alle esposizioni al rischio delle operazioni eseguite dalla direzione generale del Bilancio o, se del caso, delegate a terzi.
Storico versioni
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