Art. 4

Status e autonomia del direttore rischi

In vigore dal 21 feb 2025
Status e autonomia del direttore rischi 1.   Il direttore rischi funge da seconda linea di difesa istituzionale per la valutazione dei rischi finanziari delle operazioni finanziarie dell’Unione. Il direttore rischi gode di autonomia nello svolgimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente decisione. 2.   Il posto di direttore rischi costituisce una funzione specifica che è occupata da un alto dirigente con un’adeguata esperienza professionale nella gestione dei rischi finanziari, coadiuvato da un’apposita squadra dotata delle competenze necessarie. Il direttore rischi riferisce direttamente al membro del collegio competente per il bilancio in relazione alle responsabilità di cui alla presente decisione. 3.   Il direttore rischi esercita il suo ruolo indipendentemente dalle funzioni e dai compiti connessi alla progettazione, alla pianificazione, all’attuazione, alla gestione, all’esecuzione e alla contabilità delle operazioni finanziarie dell’Unione. La funzione di direttore rischi non è compatibile con le funzioni di ordinatore delegato incaricato delle operazioni finanziarie dell’Unione e di contabile. 4.   Il direttore rischi è considerato equivalente al servizio responsabile ai sensi dell’articolo 55 del regolamento interno della Commissione per quanto riguarda la politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e le politiche tematiche in materia di rischi e conformità. Le direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione sono servizi aventi un interesse legittimo che devono essere consultati nelle consultazioni interservizi sulla politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e sulle politiche tematiche in materia di rischi e conformità che li riguardano. 5.   Il direttore rischi è considerato equivalente al servizio avente un interesse legittimo ai sensi dell’articolo 58 del regolamento interno della Commissione ed è consultato nelle consultazioni interservizi, in particolare sulle proposte legislative relative a programmi o strumenti che autorizzano l’emissione di garanzie di bilancio e prestiti, nonché sugli atti di esecuzione di programmi o strumenti che autorizzano l’emissione di garanzie di bilancio e prestiti e sugli atti relativi a qualsiasi operazione finanziaria dell’Unione. Vi rientrano le consultazioni interservizi sui progetti di accordi di garanzia e accordi di prestito nonché sulle decisioni di approvazione dei principali elementi degli accordi di garanzia. Qualora sia consultato, il direttore rischi valuta esclusivamente gli aspetti che riguardano la gestione dei rischi finanziari e la conformità alla politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e le politiche tematiche in materia di rischi e conformità.
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