Art. 3

Stretta cooperazione per quanto concerne la gestione dei rischi finanziari

In vigore dal 21 feb 2025
Stretta cooperazione per quanto concerne la gestione dei rischi finanziari 1.   Il direttore rischi e le direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione attuano tutte le misure previste dalla presente decisione per assicurare una stretta cooperazione, istituiscono e promuovono la cultura del rischio e applicano criteri prudenziali e il principio della sana gestione finanziaria nel loro approccio ai rischi finanziari derivanti dalle operazioni finanziarie dell’Unione. 2.   L’elaborazione della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità, come anche delle politiche tematiche in materia di rischi e conformità, è affidata a gruppi di lavoro interservizi composti da membri appartenenti alle direzioni generali interessate responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione. 3.   I servizi delle direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione e il direttore rischi operano fin dall’inizio in stretta cooperazione e in modo coordinato in seno al comitato per la gestione dei rischi e la conformità e ai relativi sottocomitati ed espletano tutti i compiti derivanti dall’attuazione della presente decisione, in particolare nell’ambito della preparazione del progetto della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità di cui all’, delle politiche tematiche in materia di rischi e conformità di cui all’ e del processo di valutazione dei rischi finanziari dei programmi o degli strumenti che autorizzano l’emissione di garanzie di bilancio e prestiti di cui all’. 4.   L’attività riguardante la gestione dei rischi finanziari a norma della presente decisione tiene conto in particolare delle valutazioni, degli insegnamenti tratti e delle esperienze acquisite durante l’attuazione dei programmi e degli strumenti che autorizzano l’emissione di garanzie di bilancio e prestiti, compresi, a seconda dei casi, i quadri esistenti in materia di rischi, i riscontri ricevuti dalle controparti, dai partner esecutivi e da altri portatori di interessi, le migliori pratiche di mercato e gli standard internazionali, nonché la legislazione in materia di gestione dei rischi finanziari e della conformità.
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