Art. 5
Compiti generali del direttore rischi
In vigore dal 21 feb 2025
Compiti generali del direttore rischi
Il direttore rischi esercita la supervisione sui rischi finanziari derivanti dalle operazioni finanziarie dell’Unione ed è responsabile dei seguenti compiti generali:
a)
guidare l’elaborazione del quadro in materia di rischi che disciplina la gestione dei rischi finanziari e la conformità per le operazioni finanziarie dell’Unione, in particolare la redazione di una politica ad alto livello in materia di rischi e conformità, integrata da politiche tematiche in materia di rischi e conformità;
b)
istituire e dirigere gruppi di lavoro interservizi sull’elaborazione della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e delle politiche tematiche in materia di rischi e conformità, con la partecipazione delle direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione e di altre direzioni generali interessate;
c)
supervisionare l’attuazione del quadro in materia di rischi, compresi i sistemi e i processi necessari per l’attuazione della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e le politiche tematiche da parte delle direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione in questione;
d)
valutare i rischi finanziari derivanti dalle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione della liquidità e dai programmi o dagli strumenti che autorizzano l’emissione di garanzie di bilancio e prestiti prima che la Commissione adotti proposte riguardanti tali programmi o strumenti;
e)
valutare, consolidare e riferire in modo indipendente in merito ai rischi derivanti dalle operazioni finanziarie dell’Unione, tenendo conto dei dati e delle informazioni delle direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione, e sulla conformità al quadro di gestione dei rischi e ai limiti specificati, comprese le disposizioni pertinenti stabilite negli atti di base che istituiscono i singoli programmi e nel regolamento finanziario;
f)
individuare eventuali violazioni e casi di non conformità alla politica ad alto livello in materia di rischi e conformità, alle politiche tematiche in materia di rischi e conformità o ad altre linee guida, atti giuridici e politiche in materia di rischi e fornire consulenza sulle misure di attenuazione, ove necessario, e/o riesaminare le misure di gestione e di attenuazione attuate o proposte dalle direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione;
g)
promuovere le migliori pratiche, la cultura del rischio, approcci coerenti e armonizzati in relazione ai rischi in tutti i servizi della Commissione nella gestione dei rischi derivanti dalle operazioni finanziarie dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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