Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 feb 2025
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
a)
«operazione finanziaria dell’Unione»: i prestiti forniti direttamente dall’Unione, anche dotati di copertura, le garanzie di bilancio dell’Unione riguardanti operazioni in base ad accordi di garanzia con i partner esecutivi e di emissione e gestione del debito, comprese le relative attività di gestione della liquidità e gestione patrimoniale e i compiti connessi alle funzioni del servizio designato di gestione patrimoniale per la gestione esternalizzata del portafoglio;
b)
«programmi o strumenti che autorizzano l’emissione di garanzie di bilancio e prestiti»: qualsiasi atto di base, ai sensi dell’, punto 4, del regolamento finanziario, che autorizza l’assunzione di una responsabilità finanziaria per una garanzia di bilancio o l’assunzione di un prestito, in conformità all’articolo 213, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento finanziario;
c)
«rischio finanziario»: rischio di perdite o di altri eventi avversi che si verificano o possono verificarsi in sede di elaborazione, esecuzione e gestione di diverse categorie di operazioni finanziarie dell’Unione qualora si concretizzi nella realtà, segnatamente, un rischio di credito, di mercato, di liquidità, di provvista della liquidità, di controparte, rischio operativo, reputazionale o di conformità;
d)
«passività potenziale»: passività potenziale quale definita all’, punto 16, del regolamento finanziario;
e)
«politica tematica in materia di rischi e conformità»: politica, orientamento, metodologia o qualsiasi altro atto di cui all’ che stabilisce procedure e limiti specifici riguardanti le operazioni finanziarie dell’Unione e cui devono attenersi le direzioni generali responsabili dell’attuazione delle operazioni finanziarie dell’Unione;
f)
«metodologie inerenti al rischio»: l’approccio quantitativo e i parametri di rischio a fini di valutazione, misurazione, monitoraggio e comunicazione dei rischi finanziari derivanti dalle operazioni finanziarie dell’Unione, applicati negli strumenti di gestione dei rischi e nei modelli di gestione dei rischi;
g)
«propensione al rischio»: il livello di rischio che la Commissione è disposta ad accettare per il conseguimento dei suoi obiettivi strategici. La propensione al rischio deve essere definita per tipo di rischio, a seconda dei casi, negli atti giuridici pertinenti, nel quadro di gestione dei rischi, nelle politiche e nei manuali interni e negli altri documenti che integrano gli atti giuridici pertinenti e la politica ad alto livello in materia di rischi e conformità;
h)
«tolleranza al rischio»: scostamento quantificato accettabile dal livello di rischio che non deve essere superato. I livelli di tolleranza per specifici tipi di rischio e le metriche applicabili devono consentire di misurare l’esposizione al rischio durante l’attuazione delle operazioni finanziarie dell’Unione e di comunicarla. La tolleranza al rischio può essere stabilita entro una gamma da zero a «massima accettabilità», in funzione del quadro giuridico, del mandato politico e della disponibilità e robustezza delle misure di attenuazione dei rischi applicate ai diversi rischi individuati e del quadro che disciplina la gestione dei rischi finanziari e la conformità per i diversi tipi di operazioni finanziarie dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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