Art. 8
Politica di alto livello in materia di rischi e conformità
In vigore dal 21 feb 2025
Politica di alto livello in materia di rischi e conformità
1. Nel quadro del compito di carattere generale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), il direttore rischi elabora una politica ad alto livello in materia di rischi e conformità.
2. La politica di alto livello in materia di rischi e conformità:
a)
definisce gli obiettivi strategici in materia di rischi che guidano la gestione delle diverse categorie di rischi finanziari derivanti dall’attuazione delle operazioni finanziarie dell’Unione;
b)
descrive il quadro di governance dei rischi che delinea i ruoli e le responsabilità principali in relazione al quadro per la gestione dei rischi e la conformità delle operazioni finanziarie dell’Unione;
c)
presenta la dichiarazione ad alto livello della Commissione sulla propensione al rischio;
d)
individua i principali rischi per gli interessi finanziari dell’Unione derivanti dall’attuazione delle operazioni finanziarie dell’Unione e fornisce un quadro di alto livello per la gestione dei rischi e la conformità a fini di valutazione, misurazione, attenuazione e monitoraggio di tali rischi.
Storico versioni
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