Art. 8

Politica di alto livello in materia di rischi e conformità

In vigore dal 21 feb 2025
Politica di alto livello in materia di rischi e conformità 1.   Nel quadro del compito di carattere generale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), il direttore rischi elabora una politica ad alto livello in materia di rischi e conformità. 2.   La politica di alto livello in materia di rischi e conformità: a) definisce gli obiettivi strategici in materia di rischi che guidano la gestione delle diverse categorie di rischi finanziari derivanti dall’attuazione delle operazioni finanziarie dell’Unione; b) descrive il quadro di governance dei rischi che delinea i ruoli e le responsabilità principali in relazione al quadro per la gestione dei rischi e la conformità delle operazioni finanziarie dell’Unione; c) presenta la dichiarazione ad alto livello della Commissione sulla propensione al rischio; d) individua i principali rischi per gli interessi finanziari dell’Unione derivanti dall’attuazione delle operazioni finanziarie dell’Unione e fornisce un quadro di alto livello per la gestione dei rischi e la conformità a fini di valutazione, misurazione, attenuazione e monitoraggio di tali rischi.
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