Art. 7

Compiti specifici connessi alla valutazione dei rischi finanziari di programmi o strumenti che autorizzano l’emissione di garanzie di bilancio e prestiti

In vigore dal 21 feb 2025
Compiti specifici connessi alla valutazione dei rischi finanziari di programmi o strumenti che autorizzano l’emissione di garanzie di bilancio e prestiti Per quanto riguarda i programmi o gli strumenti che autorizzano l’emissione di garanzie di bilancio e prestiti, il direttore rischi: a) effettua valutazioni periodiche e indipendenti dei rischi di portafoglio sulla base delle metodologie inerenti al rischio approvate e dei dati forniti dalle direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione; b) fornisce informazioni sui rischi finanziari e sulle passività potenziali da inserire nelle corrispondenti relazioni adottate dalla Commissione, come la valutazione del rischio per le relazioni di cui all’articolo 41, paragrafo 5, e all’articolo 256 del regolamento finanziario, sulla base delle informazioni fornite dalle direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione.
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