Art. 20

Disposizioni transitorie

In vigore dal 21 feb 2025
Disposizioni transitorie 1.   La politica ad alto livello in materia di rischi e conformità adottata a norma della decisione (UE) 2023/2825 rimane in vigore per quanto riguarda le categorie di operazioni finanziarie dell’Unione ivi contemplate fino alla sua sostituzione con la politica ad alto livello in materia di rischi e conformità di cui all’. 2.   I manuali e gli altri documenti pertinenti relativi alla gestione dei rischi nelle operazioni di gestione patrimoniale adottati prima dell’entrata in vigore della presente decisione sono riesaminati dal direttore rischi. I manuali e gli altri documenti pertinenti approvati dal comitato direttivo per le passività potenziali, come anche i manuali e i documenti delle direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione in cui sono stabilite le regole di gestione dei rischi finanziari per i programmi esistenti, restano in vigore fino alla loro sostituzione con le politiche tematiche in materia di rischi e conformità. 3.   Le nomine dei membri del comitato per la gestione dei rischi e la conformità a norma dell’, paragrafo 2, lettere c), e) ed f), sono notificate al direttore rischi entro un mese dall’entrata in vigore della presente decisione o dalla data in cui una direzione generale è investita delle responsabilità di ordinatrice per le operazioni finanziarie dell’Unione. 4.   Nella decisione che adotta la politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e le politiche tematiche in materia di rischi e conformità devono essere previste disposizioni transitorie per garantire che i rischi siano gestiti entro i limiti della propensione al rischio definita per i programmi o gli strumenti che autorizzano l’emissione di garanzie di bilancio adottati prima dell’entrata in vigore della presente decisione. 5.   Fatta salva la propensione al rischio determinata dagli atti legislativi che istituiscono tali programmi, la valutazione ex post, il monitoraggio e le relazioni sui rischi finanziari dei programmi e degli strumenti che autorizzano garanzie di bilancio e prestiti adottati prima dell’entrata in vigore della presente decisione sono effettuati utilizzando le metodologie stabilite nelle politiche tematiche in materia di rischi e conformità adottate sulla base della presente decisione.
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