Art. 18

Consultazioni preliminari sulla politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e sulle politiche tematiche in materia di rischi e conformità

In vigore dal 21 feb 2025
Consultazioni preliminari sulla politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e sulle politiche tematiche in materia di rischi e conformità 1.   Il progetto di politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e i progetti di politiche tematiche in materia di rischi e conformità sono redatti dal direttore rischi e discussi nell’ambito di un gruppo di lavoro interservizi al quale partecipano le direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione. Il segretariato generale e il Servizio giuridico sono invitati a partecipare a tale gruppo di lavoro. 2.   Prima di avviare la consultazione interservizi, il direttore rischi presenta il progetto di politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e i progetti di politiche tematiche in materia di rischi e conformità per la discussione in seno al comitato per i rischi e la conformità conformemente all’, paragrafo 2, lettera a). 3.   Quando presenta i progetti di politiche alla consultazione interservizi e alla Commissione per l’adozione, il direttore rischi fornisce informazioni sull’esito della discussione in seno al comitato rischi e conformità di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e sulla sua valutazione. 4.   Le osservazioni dei membri sono tenute in debita considerazione e il direttore rischi fornisce informazioni sulla misura in cui tali osservazioni sono state tenute presenti nella politica ad alto livello in materia di rischi e conformità o nelle politiche tematiche in materia di rischi e conformità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:369:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo