Art. 16
Membri e organizzazione del comitato per la gestione dei rischi e la conformità e dei sottocomitati
In vigore dal 21 feb 2025
Membri e organizzazione del comitato per la gestione dei rischi e la conformità e dei sottocomitati
1. Il direttore rischi presiede il comitato per la gestione dei rischi e la conformità.
2. Il comitato per la gestione dei rischi e la conformità è composto dai membri seguenti:
a)
il direttore rischi;
b)
il contabile della Commissione;
c)
un rappresentante della direzione generale del Bilancio che sovrintende all’emissione di titoli di debito per finanziare il programma dell’Unione;
d)
il responsabile per la conformità;
e)
un rappresentante del segretariato generale designato dal segretario generale;
f)
un rappresentante di ciascuna direzione generale responsabile di programmi di garanzie di bilancio o di prestiti.
3. Il rappresentante della direzione generale del Bilancio responsabile del quadro finanziario pluriennale e un rappresentante della direzione generale del Bilancio responsabile del bilancio annuale sono osservatori permanenti presso il comitato per la gestione dei rischi e la conformità.
4. Il direttore rischi può invitare a partecipare ai lavori del comitato per la gestione dei rischi e la conformità altri osservatori il cui parere e le cui funzioni sono ritenuti opportuni date le questioni da discutere in seno al comitato.
5. I rappresentanti di cui al paragrafo 2, lettere c), e) e f), del presente articolo ricoprono i ruoli di direttore generale o vicedirettore generale e hanno facoltà di nominare un loro vice tra i dirigenti di alto livello per garantire la rispondenza al mandato e alle responsabilità di cui alla presente decisione.
6. Il responsabile per la conformità di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo è membro senza diritto di voto del comitato per la gestione dei rischi e la conformità.
7. Il direttore rischi nomina fino a tre esperti esterni che partecipano alle riunioni del comitato per la gestione dei rischi e la conformità. Gli esperti esterni forniscono pareri e partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto in merito a questioni sottoposte all’attenzione del comitato.
8. La decisione di istituire un sottocomitato a norma dell’, paragrafo 3, determina i membri che ne faranno parte. Un membro del comitato per la gestione dei rischi e la conformità, se designato come membro di un sottocomitato, può esercitare le funzioni di membro del sottocomitato stesso oppure designare membri del sottocomitato tra gli appartenenti alla stessa direzione generale. I membri designati devono possedere conoscenze e competenze adeguate nei settori pertinenti per i lavori del sottocomitato. Un sottocomitato è presieduto dal direttore rischi o da un presidente designato dal direttore rischi.
9. Il comitato per la gestione dei rischi e la conformità adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il proprio regolamento interno e il regolamento interno dei sottocomitati istituiti a norma dell’, paragrafo 3. Il voto a maggioranza deve comprendere i voti dei membri di cui al paragrafo 2, lettere a) ed e), del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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