Art. 21
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 21 feb 2025
Entrata in vigore e applicazione
1. La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. L’ e l’, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal giorno della prima riunione del comitato per la gestione dei rischi e la conformità debitamente convocata dal direttore rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:369:oj#art-21