Art. 21

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 21 feb 2025
Entrata in vigore e applicazione 1.   La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   L’ e l’, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal giorno della prima riunione del comitato per la gestione dei rischi e la conformità debitamente convocata dal direttore rischi.
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