Art. 12

Consulenza per l’attenuazione dei rischi finanziari

In vigore dal 21 feb 2025
Consulenza per l’attenuazione dei rischi finanziari 1.   Il direttore rischi dovrebbe fornire consulenza alle direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione in merito all’attuazione della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità o delle corrispondenti politiche tematiche in materia di rischi e conformità o sulla gestione di rischi specifici. Tali consulenze possono comprendere misure correttive adeguate. 2.   Le direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione danno seguito senza indebito ritardo a quanto consigliato con tali consulenze o, a seconda dei casi, alle segnalazioni di non conformità o violazione dei limiti di cui all’, lettera f), e forniscono al direttore rischi spiegazioni sulle misure adottate. 3.   Il direttore rischi può, a seconda dei casi, informare il membro del collegio competente per il bilancio e il membro o i membri del collegio responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione interessate in merito alla consulenza di cui al paragrafo 1 e, se del caso, alle deliberazioni del comitato per la gestione dei rischi e la conformità. Tali informazioni possono comprendere anche la valutazione delle norme e delle procedure di cui all’, paragrafo 3. 4.   Il direttore rischi informa periodicamente il comitato per la gestione dei rischi e la conformità in merito alle consulenze prestate e al seguito ad esse dato dalle direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione.
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