Art. 11
Attuazione della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e delle politiche tematiche in materia di rischi e conformità
In vigore dal 21 feb 2025
Attuazione della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e delle politiche tematiche in materia di rischi e conformità
1. Il direttore rischi esercita la supervisione sull’attuazione della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e delle politiche tematiche in materia di rischi e conformità da parte delle direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione.
2. Le direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione monitorano i rischi connessi alle rispettive operazioni finanziarie dell’Unione e garantiscono il rispetto della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e delle politiche tematiche in materia di rischi e conformità. A tal fine, le direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione svolgono in particolare i seguenti compiti:
a)
adottano tutte le misure necessarie per attuare i sistemi di controllo e relazione necessari per conformarsi ai sistemi, alle metodologie e ai processi derivanti da tali politiche;
b)
assicurano, nell’attuazione delle operazioni finanziarie dell’Unione, che i rischi finanziari rimangano entro la propensione al rischio e i limiti di rischio eventualmente definiti per il programma o gli strumenti che istituiscono garanzie di bilancio e prestiti;
c)
riferiscono periodicamente al direttore rischi sulla conformità alla politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e alle politiche tematiche in materia di rischi e conformità;
d)
documentano accuratamente l’attuazione delle operazioni finanziarie dell’Unione su cui esercitano la supervisione e riferiscono in merito alle situazioni in cui il livello di rischio del portafoglio di operazioni si discosta o può discostarsi dai livelli di rischio stabiliti;
e)
rispondono tempestivamente alle richieste di informazioni supplementari del direttore rischi, anche di informazioni rilevanti disponibili su operazioni garantite dal bilancio dell’Unione ed effettuate da partner esecutivi e controparti, ove ciò sia necessario per consentire al direttore rischi di effettuare una valutazione indipendente dei rischi;
f)
in caso di collaborazione con terzi, in particolare partner esecutivi e controparti, raccolgono le informazioni necessarie, in particolare quelle disponibili in linea con i rispettivi accordi di garanzia, sui rischi finanziari connessi alle operazioni finanziarie dell’Unione.
3. Le direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione stabiliscono le norme e le procedure volte a garantire l’effettiva conformità alla politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e alle politiche tematiche in materia di rischi e conformità per le operazioni finanziarie dell’Unione di cui sono responsabili. Il direttore rischi può essere consultato in merito a tali norme e procedure al fine di verificarne la conformità alla politica ad alto livello in materia di rischi e conformità e alle politiche tematiche in materia di rischi e conformità.
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