Art. 13
Relazioni e informazioni sui rischi finanziari
In vigore dal 21 feb 2025
Relazioni e informazioni sui rischi finanziari
1. Il direttore rischi presenta relazioni periodiche al membro del collegio competente per il bilancio, ai membri del collegio responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione, al comitato per la gestione dei rischi e la conformità, al direttore generale della direzione generale del Bilancio, al contabile e ai direttori generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione, per i rispettivi settori di competenza, sui rischi finanziari derivanti dalle operazioni finanziarie dell’Unione in conformità alla presente decisione.
2. Il direttore rischi informa prontamente il membro del collegio competente per il bilancio qualora si verifichino eventi significativi che impongono un esame immediato. Le direzioni generali interessate sono anch’esse tempestivamente e debitamente informate.
3. Il direttore rischi informa periodicamente il comitato per la gestione dei rischi e la conformità, il direttore generale della direzione generale del Bilancio, il contabile e le direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione, per i rispettivi settori di competenza, sui rischi e i casi di non rispetto delle norme e delle procedure o di violazione dei limiti in relazione alle operazioni finanziarie dell’Unione.
4. Il direttore rischi presenta una volta all’anno al collegio una relazione sull’attuazione e sul funzionamento della politica ad alto livello in materia di rischi e conformità, che può essere corredata di una proposta di revisione della politica.
Storico versioni
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