Art. 3

Conti nei sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale e assenza di offerta di conti di tutela

In vigore dal 27 gen 2025
Conti nei sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale e assenza di offerta di conti di tutela 1.   Le banche centrali dell’Eurosistema non offrono né forniscono conti di tutela ai PSP-NB o ai prestatori di servizi per le cripto-attività. 2.   Le banche centrali dell’Eurosistema non aprono conti diversi da quelli presso i sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale per i PSP-NB idonei a partecipare a detto sistema di pagamento gestito da una banca centrale. 3.   I conti TARGET offerti a ai fini della procedura di regolamento del sistema ancillare per il regolamento lordo in tempo reale di tipo D di cui all’allegato I, parte VI, , all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) (di seguito, la «procedura di regolamento RTGS AS di tipo D») e i conti TARGET offerti ai fini delle procedure di regolamento del sistema ancillare per il regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS) (di seguito, «procedure di regolamento TIPS AS») ai sensi dell’allegato I, parte VII, a tale indirizzo (di seguito, le «procedure di regolamento TIPS AS») non sono considerati conti di tutela ai fini del paragrafo 1. 4.   Le banche centrali dell’Eurosistema dispongono, non oltre il 31 dicembre 2025, la cessazione dell’accesso per i PSP-NB registrati come titolari di addressable BIC o come reachable party sui conti propri delle banche centrali dell’Eurosistema all’interno di TARGET. 5.   Fatte salve le disposizioni dell’, paragrafo 4, le banche centrali dell’Eurosistema forniscono ai PSP-NB accesso diretto o di altro tipo ai sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale, escluso TARGET, alle stesse condizioni alle quali tale accesso è offerto ad altri partecipanti idonei. 6.   La remunerazione delle consistenze su tutti i conti detenuti da PSP NB in ciascun sistema di pagamento gestito da una banca centrale dell’Eurosistema avviene in conformità alla decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea (BCE/2024/11) (9).
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