Art. 2
Accesso ai sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale
In vigore dal 27 gen 2025
Accesso ai sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale
1. Una banca centrale dell’Eurosistema è tenuta, su richiesta, a dare accesso ai propri sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale ad un prestatore di servizi di pagamento non bancario (PSP-NB) che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
a)
il PSP-NB (o un soggetto terzo che svolge tali compiti e per le cui azioni e omissioni il PSP-NB rimane esclusivamente responsabile) installa, gestisce, amministra, monitora e garantisce la sicurezza delle infrastrutture informatiche necessarie per collegarsi al sistema di pagamento gestito da una banca centrale ed è in grado di trasmettere ordini di trasferimento di contante al sistema di pagamento gestito da una banca centrale;
b)
il PSP-NB fornisce le eventuali informazioni di supporto che la banca centrale competente ritiene ragionevolmente necessarie per decidere in merito a una domanda di accesso al sistema di pagamento gestito da una banca centrale;
c)
il PSP-NB attua adeguati controlli di sicurezza per proteggere i propri sistemi dall’accesso e dall’uso non autorizzati, anche in relazione alla resilienza cibernetica e alla sicurezza delle informazioni;
d)
il PSP-NB trasmette alla banca centrale competente una dichiarazione dell’autorità nazionale competente interessata o una dichiarazione, debitamente firmata, approvata dall’organo di amministrazione competente del PSP-NB, che confermi, in entrambi i casi, il rispetto da parte del PSP-NB: i) delle condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati, come stabilito nelle pertinenti disposizioni giuridiche nazionali di recepimento dell’articolo 35 bis, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366; e ii) delle procedure stabilite nelle pertinenti disposizioni giuridiche nazionali di recepimento dell’articolo 35 bis, paragrafo 2, della direttiva 2015/2366.
A fini di chiarezza, nulla di quanto contenuto nel presente paragrafo esenta i PSP-NB dal rispetto di eventuali obblighi, comprese specifiche procedure di domanda ad essi applicabili ai sensi dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).
2. Alle richieste provenienti da un PSP-NB rivolte ad una banca centrale dell’Eurosistema per ottenere accesso a TARGET si applicano le norme di cui al paragrafo 1, a partire dal 16 giugno 2025.
3. Un PSP-NB che ha avuto accesso a un sistema di pagamento gestito da una banca centrale presenta alla banca centrale competente, per ogni anno di accesso, una dichiarazione firmata approvata dal suo organo di amministrazione competente che conferma il costante rispetto da parte del PSP-NB dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d). La banca centrale competente è legittimata a verificare le informazioni ricevute a mezzo di dette dichiarazioni e a richiedere qualunque documentazione di supporto ritenga ragionevolmente necessaria.
4. Una banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro può includere requisiti aggiuntivi in capo ai PSP-NB per accedere ai propri sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale al fine di far fronte allo specifico profilo di rischio dei sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale diversi da TARGET.
Storico versioni
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