Art. 1

Definizioni

In vigore dal 27 gen 2025
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) per «Banca centrale dell’Eurosistema» si intende la Banca centrale europea o una banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro; 2) per «sistema di pagamento gestito da una banca centrale» si intende un sistema di pagamento gestito da una banca centrale dell’Eurosistema che comprende un sistema componente di TARGET; 3) per «prestatore di servizi di pagamento non bancario» o «PSP-NB» si intende uno qualsiasi dei seguenti: a) un istituto di pagamento come definito all’, punto 4), della direttiva n. (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), ad eccezione di quelli che beneficiano di un’esenzione ai sensi dell’, paragrafo 5, o degli articoli 32 o 33 di tale direttiva; b) un istituto di moneta elettronica come definito all’, punto 1), della direttiva n. 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), ad eccezione di una persona giuridica che beneficia di una deroga ai sensi dell’articolo 9 di tale direttiva; 4) per «conto di tutela» si intende un conto separato presso un ente creditizio o, a discrezione di una banca centrale dell’Eurosistema, presso la medesima banca centrale, che è aperto da: a) un prestatore di servizi di pagamento non bancario per garantire la segregazione dei fondi dei suoi clienti dai fondi propri di tale prestatore di servizi di pagamento non bancario, ai fini dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/2366; b) un prestatore di servizi per le cripto-attività per garantire la tutela dei diritti di proprietà dei suoi clienti e impedire l’uso dei fondi dei suoi clienti per proprio conto, ai fini dell’articolo 70 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); 5) per «prestatore di servizi per le cripto-attività» si intende un prestatore di servizi per le cripto-attività come definito all’, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114; 6) per «ordine di trasferimento di contante» si intende un ordine di trasferimento di contante come definito nell’allegato III, punto 16), all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); 7) per «fine della giornata lavorativa» si intende l’orario limite, come disposto dalle norme del relativo sistema di pagamento gestito da una banca centrale, per il regolamento degli ordini di trasferimento di contante per quella specifica giornata lavorativa.
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Definizioni (Art. 1 Decisione (UE) 2025/222) — Testo vigente | Portale Normativo