Art. 4

Importi massimi di consistenze

In vigore dal 27 gen 2025
Importi massimi di consistenze 1.   I fondi detenuti alla fine della giornata lavorativa da un PSP-NB su tutti i conti presso qualsiasi sistema di pagamento gestito da una singola banca centrale, compresi i conti TARGET di cui al paragrafo 2, non superano l’importo massimo di consistenze applicabile a tale sistema di pagamento. 2.   I fondi di cui al paragrafo 1 comprendono i fondi detenuti alla fine della giornata lavorativa da parte di un PSP-NB in uno dei seguenti conti in TARGET: a) conto in contanti principale (Main Cash Account, MCA) di cui all’allegato I, parte II, all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); b) conto in contanti dedicato RTGS (RTGS DCA) di cui all’allegato I, parte III, all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); c) conti in contanti dedicati al regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS DCA) ci cui all’allegato I, parte V, all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8). 3.   I fondi di cui al paragrafo 1 non comprendono i fondi detenuti da PSP-NB su conti in TARGET ai fini della procedura di regolamento RTGS AS di tipo D o delle procedure di regolamento TIPS AS. 4.   L’importo massimo delle consistenze di cui al paragrafo 1 è calcolato come segue: a) Se il PSP-NB è stato operativo per un periodo di 12 mesi precedenti alla sua domanda di accesso a un sistema di pagamento gestito da una banca centrale, l’importo massimo delle consistenze è pari al doppio del livello massimo degli ordini di trasferimento di contante in uscita, compresi, se del caso, gli ordini di trasferimento dei sistemi ancillari ma esclusi i trasferimenti di liquidità del PSP-NB in qualsiasi giornata lavorativa durante il precedente periodo di 12 mesi civili. Il PSP-NB include il calcolo dettagliato di detto importo massimo delle consistenze nella sua domanda di partecipazione al sistema di pagamento gestito da una banca centrale rivolta alla banca centrale dell’Eurosistema competente. b) Qualora il PSP-NB non sia stato operativo per un periodo di 12 mesi prima della sua domanda di accesso a un sistema di pagamento gestito da una banca centrale, l’importo massimo delle consistenze è pari al doppio del valore del livello massimo atteso degli ordini di trasferimento di contante in uscita inclusi, se del caso, gli ordini di trasferimento dei sistemi ancillari ma esclusi i trasferimenti di liquidità Il PSP-NB include il calcolo dettagliato dell’importo massimo delle consistenze proposto nella sua domanda di partecipazione al sistema di pagamento gestito da una banca centrale. c) Nel periodo di 12 mesi successivo all’apertura del primo conto attivo nel sistema di pagamento gestito da una banca centrale, la banca centrale dell’Eurosistema competente ricalcola l’importo massimo delle consistenze per ciascun PSP-NB ogni mese durante il primo trimestre e, successivamente, ogni trimestre. Detto importo massimo delle consistenze ricalcolato si applica a partire dalla giornata lavorativa successiva alla notifica del ricalcolo a ciascun PSP-NB da parte della Banca centrale dell’Eurosistema competente e fino al ricalcolo successivo. d) Dopo il primo periodo di 12 mesi successivo all’apertura del primo conto attivo nel sistema di pagamento gestito da una banca centrale, la banca centrale dell’Eurosistema competente ricalcola l’importo massimo delle consistenze una volta all’anno. Il ricalcolo si basa sul valore del livello massimo complessivo effettivo di tutti gli ordini di trasferimento di contante in uscita del PSP-NB inclusi, se del caso, gli ordini di trasferimento di sistemi ancillari ma esclusi i trasferimenti di liquidità durante il precedente periodo di 12 mesi nel sistema di pagamento gestito da una banca centrale e le informazioni presentate dalla banca centrale competente dell’Eurosistema in conformità alle lettere a) e b). e) In circostanze eccezionali, la banca centrale dell’Eurosistema competente può, a sua discrezione, ricalcolare l’importo massimo delle consistenze su base ad hoc, qualora un cambiamento significativo dei valori di regolamento di un PSP-NB sia imminente o si sia già verificato e detto cambiamento possa causare l’inosservanza del relativo importo massimo delle consistenze. Tali ricalcoli sono effettuati conformemente alla lettera b). 5.   Qualora il totale dei fondi sui conti dell’PSP-NB superi l’importo massimo di consistenze applicabile, il PSP-NB adotta misure immediate per ridurre il totale dei fondi detenuti a un importo inferiore all’importo massimo di consistenze. Se detta riduzione è resa impossibile da un pagamento in entrata poco prima della fine della giornata lavorativa, la riduzione è effettuata senza indebito ritardo dopo l’inizio della giornata lavorativa successiva. 6.   Se un PSP-NB è un partecipante diretto di un sistema di pagamento che è un sistema ancillare di TARGET e si avvale della procedura di regolamento RTGS AS di tipo D o delle procedure di regolamento TIPS AS, tale PSP-NB segnala alla banca centrale dell’Eurosistema competente, su base mensile, tanto il livello massimo quanto la media delle consistenze a vista giornaliere sui conti tecnici del relativo sistema ancillare di TARGET. Il PSP-NB segnala altresì, su base mensile, il livello massimo e la media degli importi giornalieri dell’obbligo di regolamento trattati nel corrispondente sistema ancillare. 7.   La BCE riesamina la tipologia di conti elencati nel paragrafo 2 non oltre l’anno successivo alla data di applicazione della presente decisione e, in seguito, almeno una volta ogni tre anni La BCE riesamina il metodo di calcolo dell’importo massimo di consistenze di cui al paragrafo 4 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione e successivamente almeno ogni tre anni.
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