Art. 5
Inosservanza del limite massimo all’importo delle consistenze oppure dei requisiti per l’accesso ai sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale
In vigore dal 27 gen 2025
Inosservanza del limite massimo all’importo delle consistenze oppure dei requisiti per l’accesso ai sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale
1. Nel caso in cui un PSP-NB non rispetti i requisiti di cui all’, la banca centrale dell’Eurosistema competente irroga una penalità dello 0,03 % sull’importo totale superiore all’importo massimo di consistenze detenuto su tutti i conti dal PSP-NB alla fine della giornata lavorativa in ciascun sistema di pagamento gestito dalla banca centrale dell’Eurosistema competente, nonché una sanzione giornaliera aggiuntiva di 1 000 EUR per ogni giorno di inosservanza.
2. Qualora un PSP-NB non abbia posto rimedio a un’inosservanza rilevante dei requisiti di cui all’, la banca centrale dell’Eurosistema competente può porre fine alla partecipazione del PSP-NB al sistema di pagamento gestito da una banca centrale con un preavviso di un mese e irroga una penalità accessoria una tantum di 1 000 EUR per ciascun conto chiuso.
Ai fini del presente paragrafo, ciascuno dei seguenti casi è considerato, tra l’altro, un caso di inosservanza rilevante: a) violazioni sistematiche o ripetute del limite massimo all’importo delle consistenze, tra cui, a titolo esemplificativo, violazioni che riguardano un importo significativo superiore al relativo limite massimo all’importo delle consistenze, nonché b) mancata riduzione dell’importo detenuto sui conti rilevanti al di sotto dell’importo massimo di consistenze entro la fine della giornata lavorativa successiva alla giornata operativa in cui i fondi sono stati ricevuti.
3. Se un PSP-NB non rispetta più tutti i requisiti stabiliti all’, paragrafo 1, la banca centrale dell’Eurosistema competente può disporre la cessazione della partecipazione al sistema di pagamento gestito da una banca centrale di detto PSP-NB senza preavviso.
4. Qualora un PSP-NB non rispetti i requisiti di cui all’, paragrafo 3, la banca centrale dell’Eurosistema competente può disporre la cessazione della partecipazione al sistema di pagamento gestito da una banca centrale di detto PSP-NB con un preavviso di un mese.
5. La BCE riesamina le disposizioni del presente articolo non oltre l’anno successivo alla data in cui la presente decisione si applica e successivamente ogni tre anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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