Art. 39
Subdelega per decisioni di attribuzione di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti
In vigore dal 4 dic 2024
Subdelega per decisioni di attribuzione di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti
1. Il direttore generale o il caposervizio cui sono stati conferiti poteri delegati a norma dell' può a sua volta decidere di subdelegare alcune decisioni relative alla selezione di progetti e determinate singole decisioni di attribuzione di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti pubblici a un vicedirettore generale, a un direttore o, d'intesa con il membro della Commissione responsabile, a un capounità.
2. Il vicedirettore generale, il direttore o il capounità subdelegato agisce sotto l'autorità del direttore generale o del caposervizio cui sono stati conferiti i poteri delegati. Il direttore generale o il caposervizio mantiene la responsabilità, nei confronti della Commissione, di garantire il rispetto delle condizioni e delle norme per l'esercizio della delega diretta.
3. Le subdeleghe si applicano per l'adozione di determinate decisioni relative alla selezione di progetti e di singole decisioni di attribuzione di sovvenzioni e di attribuzione di appalti pubblici qualora l'atto di base preveda che la Commissione adotti una decisione di propria iniziativa o previa consultazione di un comitato (18) e il comitato abbia espresso parere favorevole. Tali decisioni non sono soggette a consultazione interservizi.
4. Il vicedirettore generale, il direttore o il capounità cui sono stati conferiti i poteri mediante subdelega adotta il progetto di atto e certifica che sono state rispettate le condizioni e le norme che disciplinano gli atti adottati.
5. L'atto si considera adottato quando la firma autografa o elettronica del vicedirettore generale, del direttore o del capounità, apposta ai fini dell'adozione, è stata registrata nel sistema informatico previsto a tal fine.
Storico versioni
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